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22 Marzo 2025

Legittima l’addizionale Ires sulle società di gestione del risparmio

di Alessandro Germani


È infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al fatto che una Sgr sia stata assoggettata all’incremento di aliquota Ires necessario a finanziare nel 2013 l’abolizione della seconda rata Imu sulle persone fisiche. Così la sentenza della Corte costituzionale n. 34 depositata ieri.

La questione era stata rimessa dalla Cgt di secondo grado della Lombardia nel 2023. L’articolo 2, comma 2, del Dl 133/2013 aveva previsto per gli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/1992, per la Banca d’Italia e per le compagnie assicurative un’addizionale di 8,5 punti percentuali rispetto all’aliquota Ires stabilita dall’articolo 77 del Tuir. La norma prevedeva che tale addizionale non fosse dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione dell’articolo 106, comma 3, del Tuir, che disciplina per le banche e le assicurazioni il regime fiscale delle perdite su crediti. La Sgr aveva fatto istanza di rimborso, negato dall’Agenzia così come dai giudici di primo grado, sulla base della sentenza della Consulta 288/2019 che aveva già dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale.

Il motivo per cui viene rimesso il giudizio alla Consulta verte sul fatto che per una Sgr le perdite su crediti sono limitate, non svolgendo la stessa attività di erogazione del credito, per cui avrebbe una capacità contributiva inferiore rispetto agli altri soggetti appartenenti al mercato finanziario ugualmente assoggettati all’addizionale Ires.

Per la Consulta la questione è infondata. Esiste infatti un principio di capacità contributiva e di solidarietà per cui l’addizionale è stata prevista nel 2013 per finanziare l’abolizione di una rata Imu in un momento di difficoltà delle persone fisiche. Il tutto deve essere giustificato e non sfociare in una arbitraria discriminazione (sentenza 108 del 2023). Anche in passato la Corte ha ritenuto legittimi dei casi di temporaneo inasprimento della tassazione, con la sovrimposta comunale sui fabbricati, l’Isi sul valore dei fabbricati, il sei per mille sui depositi bancari e postali, il contributo straordinario per l’Europa. Vengono confermate le conclusioni della sentenza n. 288 del 2019 per cui l’addizionale non è dovuta sulla parte dell’imponibile costituito dalle perdite su crediti a motivo del fatto che, indipendentemente dal comportamento di bilancio, fiscalmente la deducibilità delle stesse viene rimandata e così si amplia la base imponibile di questi soggetti. Si tratta quindi di una misura compensativa per questi soggetti. Tra i quali non sarebbero ricomprese le Sgr per via del loro specifico business che non determina l’insorgere di crediti inesigibili. Ciò in quanto fanno raccolta e gestione collettiva del risparmio, a differenza delle banche che prestano denaro.

In sostanza per la Corte il fatto che le Sgr usufruiscano in misura scarsamente significativa delle norme di favore relative alla deducibilità delle perdite afferenti ai crediti, denota proprio la loro maggiore capacità contributiva. In sostanza ciò denota che tale tipologia societaria non è esposta a tale rischio imprenditoriale. Peraltro nel 2013, anno in cui è stato richiesto lo sforzo ai soggetti finanziari con l’addizionale, c’è stato un miglioramento dei mercati finanziari tale per cui l’utile netto è aumentato del 18,7 per cento rispetto al 2012. L’appartenenza al mercato finanziario rappresenta quindi un indice di capacità contributiva non arbitrario né irragionevole.

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