14 Maggio 2024
Non c’è ritenuta sui proventi del Fia a favore di un fondo estero
di Alessandro Germani
Sui proventi relativi a un investimento da parte di un fondo pensione estero operato mediante un veicolo societario in fondi alternativi immobiliari (Fia) italiani non si applica la ritenuta. È questo il senso della risposta a interpello 104 delle Entrate di ieri.
Una società fa da gestore di un fondo pensione canadese che integra la copertura previdenziale degli insegnanti delle scuole. La società beneficia di un’esenzione fiscale ed è supervisionata dall’autorità di vigilanza dei servizi finanziari. Essa opera direttamente oppure mediante veicoli societari. Con uno di essi intende acquisire delle quote di un Fia immobiliare italiano chiedendo l’esenzione da ritenuta sui proventi ex articolo 7, comma 3, del Dl 351/2001. La risposta delle Entrate è positiva.
Viene ricordato che da un punto di vista regolamentare (Testo unico della Finanza) l’Oicr comporta una gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti. La pluralità degli investitori è raggiunta anche nel caso di un unico detentore che rappresenti una pluralità di interessi (risoluzione 137/E/05) mentre l’autonomia prevede che i partecipanti non abbiano poteri diretti di gestione. Per i fondi esteri è stato chiarito che i requisiti sostanziali debbano essere gli stessi dei fondi italiani (circolari 11/E/11 e 2/E/12). La norma poi prevede la disapplicazione della ritenuta nel caso di Oicr istituiti in Stati o territori white list. A seguito del decreto internazionalizzazione del 2015 che ha abrogato l’articolo 168-bis del Tuir il riferimento va fatto al decreto ministeriale 4 settembre 1996.
La non imponibilità è prevista sia in caso di investimento diretto sia indiretto, mediante veicoli societari residenti sempre white list (risoluzione 54/E/13). La disapplicazione della ritenuta dal FIA italiano al fondo pensione estero detenuto tramite veicoli è stata ribadita più volte (risposte 409 e 652 del 2021, 285 del 2023). Poiché il fondo pensione, la società di gestione e il veicolo sono tutti residenti in Canada, stato white list, e sono sottoposti a vigilanza prudenziale, sussistono le condizioni per l’esenzione da ritenuta. Il veicolo dovrà rilasciare alla SgrGR italiana un’autocertificazione circa la residenza, idem il fondo pensione. Infine l’autorità competente rilascerà un’attestazione circa il requisito di vigilanza prudenziale. Nel caso di mancato rilascio di quest’ultimo documento, basterà produrre alla Sgr italiana qualunque altra idonea documentazione dalla quale risulti verificabile il requisito della vigilanza da parte dell’autorità estera (risoluzione 78/E/17).
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