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17 Maggio 2024

Il rimborso parziale del Fia alla Cassa non va reinvestito nei 90 giorni

di Alessandro Germani


Per gli investimenti qualificati delle Casse di previdenza e dei fondi pensione i rimborsi anticipati proporzionali su iniziativa del gestore non comportano obbligo di reinvestimento, a differenza dei rimborsi con annullamento delle quote, che invece comportano l’obbligo di reinvestire nei 90 giorni. Ciò vale similmente ai Pir. Lo chiarisce la risposta a interpello 105 di ieri.

Una cassa di previdenza ha investito in un Fia lussemburghese di private debt nel 2021. Nel 2023 il fondo, con una modifica regolamentare, ha previsto che gli investimenti siano effettuati in aziende italiane per beneficiare dell’agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016).

La tematica riguarda i rimborsi pro quota, ovvero quelli effettuati ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera a) del Dm 30/2015, su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute.

Gli investimenti qualificati delle casse di previdenza e dei fondi pensione prevedono la completa detassazione dei rendimenti (redditi di capitale e diversi) rivenienti dagli investimenti diretti in azioni o quote di imprese residenti o di imprese Ue o See con stabile organizzazione in Italia, quote di Oicr che investono nelle medesime imprese, strumenti di peer to peer lending e azioni o quote di fondi di venture capital. Possono investire anche in Pir, e comunque nei limiti del 10% dell’attivo patrimoniale dell’esercizio precedente. La detassazione è subordinata ad un holding period degli strumenti di cinque anni. Sia per gli investimenti qualificati (comma 91) sia per i Pir (comma 106) la norma prevede che nel caso di rimborso anticipato, debba effettuarsi il reinvestimento delle somme nei 90 giorni successivi, sennò si perde la detassazione. Circa i rimborsi parziali pro quota operati dal gestore (articolo 11, Dm 30/2015), non comportando l’annullamento delle quote o azioni detenute ma riducendo semplicemente il relativo valore unitario, non costituiscono “disinvestimenti” ai fini della normativa Pir né incidono sull’ammontare del plafond utilizzato (circolare 19/E/21). Questo secondo l’agenzia delle Entrate vale anche per gli investimenti delle casse e dei fondi pensione, restando immutati gli altri vincoli come quello del 10 per cento.

Con riferimento al caso di specie, poiché la modifica regolamentare dei Fia è avvenuta nel 2023, è da richiami successivi a tale modifica che la cassa potrà beneficiare del regime fiscale agevolato. Inoltre i rimborsi pro quota su iniziativa del gestore non comportano obbligo di reinvestimento. Ma per quelli che comportano l’annullamento delle quote, permarrà l’obbligo di reinvestimento entro 90 giorni ai fini dell’holding period quinquennale.

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