11 Maggio 2024
Bloccato l’affrancamento gratuito al 1991
di Alessandro Germani
L’affrancamento gratuito delle partecipazioni al 28 gennaio 1991 può essere fatto valere solo se ne è stato dato conto in dichiarazione, altrimenti non ha validità. È questa la risposta di chiusura delle Entrate 101 di ieri.
L’istituto citato è risalente, trattandosi di partecipazioni non quotate già detenute a quella data, per cui l’articolo 14, comma 9, del Dlgs 461/1997 consentiva di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di mercato effettivo della società a quella data risultante da apposita perizia di stima, asseverata da un professionista abilitato. La disposizione richiedeva di riportare nella dichiarazione dei redditi il valore periziato e i dati relativi all’estensore della perizia. I soci istanti ritengono che la dimenticanza da parte della società non possa precludere al fatto di considerare come costo fiscale della partecipazione il valore del 1991 attestato dalla perizia effettuata nel 1999. A ben vedere la casistica riguarda molte cessioni a fronte di affrancamenti gratuiti di fine anni novanta.
La risposta delle Entrate è negativa. Il Dlgs 461/97 ha inasprito il trattamento fiscale delle plusvalenze su partecipazioni possedute al 1° luglio 1998, prevedendo un regime transitorio opzionale tale da assicurare alle plusvalenze maturate prima di quella data il (più favorevole) regime previgente.
La risposta appare eccessivamente rigida. Non sembra potersi giustificare con un obbligo di legge tale da mettere in discussione l’affrancamento, tanto più se il contribuente abbia conservato la perizia. Anche perché è la stessa Amministrazione che laddove nel periodo precedente non era previsto il rigo in dichiarazione, ha dato la possibilità di fornire l’informazione su richiesta.
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