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22 Maggio 2024

Niente imposta sulle assicurazioni per la garanzia al concessionario

di Alessandro Germani


Costituisce una semplice garanzia e non è soggetta all’imposta sulle assicurazioni la prestazione che una società appartenente a un primario gruppo automobilistico mondiale effettua a favore di alcuni concessionari che discrezionalmente inseriscono questo pacchetto nella vendita di determinati veicoli usati. È questa la risposta a interpello 110 di ieri.

L’istante gestisce nell’ambito di un gruppo automobilistico le garanzie connesse a guasti meccanici e/o elettrici riscontrati sui veicoli usati venduti. Tali garanzie sono valutate discrezionalmente dal concessionario.

L’istante riceve per la fornitura del servizio di garanzia al concessionario una fee pari al corrispettivo della garanzia relativa al veicolo oggetto della vendita più una commissione di gestione. A fronte di tale servizio, l’istante si copre mediante una polizza assicurativa stipulata con una compagnia estera, che scatta nel momento in cui il veicolo usato necessita dei lavori di riparazione oggetto della garanzia. A completamento del tutto, nel gruppo figurano anche Gamma che compravende autocarri usati e Omega come broker assicurativo che si interfaccia con l’assicuratore scelto per la copertura e che svolge determinati servizi, fra cui la raccolta delle fatture inviate dai clienti per il servizio di riparazione richiesto, per il quale poi essi riceveranno il rimborso.

Secondo l’istante la fattispecie non va assoggettata ad imposta sulle assicurazioni, nemmeno l’importo che il concessionario paga all’istante a fronte della garanzia sugli automezzi usati, non essendovi alcun premio corrisposto dal cliente finale. L’Agenzia nella risposta condivide la tesi dell’istante, ma vediamo in che termini.

Vengono richiamati i concetti principali della legge 1216/61, quali la territorialità del tributo (articolo 1), la determinazione dell’imponibile (articolo 4) e il versamento dell’imposta con i connessi obblighi dichiarativi (articolo 9). Pertanto presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è, sotto il profilo oggettivo, la stipula di un contratto di assicurazione e, sotto quello soggettivo, la circostanza che il contraente sia un’impresa di assicurazione. Nel caso di specie, la società istante stipula con una compagnia estera autorizzata un contratto di assicurazione per la copertura delle perdite finanziarie che potrebbe subire a fronte dei lavori di riparazione dei veicoli usati coperti da garanzia rimborsati ai clienti finali.

Poiché si è in presenza di un contratto di assicurazione danni, stipulato fra l’istante e la compagnia estera, di cui alla lettera e) dell’articolo 1, in assenza del requisito della territorialità in capo al contraente, non c’è assoggettamento ad imposta sulle assicurazioni. Ma l’Agenzia aggiunge un ulteriore elemento interessante: il servizio in essere fra l’istante e il concessionario è piuttosto una prestazione di garanzia e non una prestazione assicurativa. Quale garanzia, non rientra quindi nel campo di applicazione della legge 1216/61. La risposta è utile a inquadrare il fatto che la prestazione di garanzia esula dall’imposta, secondo schemi sempre più diffusi nella prassi commerciale, data la capillarità delle vendite di soluzioni assicurative tramite molteplici canali.

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