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23 Maggio 2024

La derivazione rafforzata tra i pilastri del nuovo Tuir

di Alessandro Germani


In relazione alle proposte di modifica del Tuir e del Testo unico Iva per le quali l’agenzia delle Entrate ha aperto una consultazione pubblica che si è chiusa il 13 maggio si evidenzia, per le imposte dirette, l’importanza di abbandonare una logica di tipo giuridico-formale, a favore di quella di derivazione rafforzata che è ormai diffusa su una platea assai ampia, fatta da soggetti Ias adopter, soggetti Oic adopter e microimprese che hanno optato per il bilancio ordinario. È quanto emerge dalle risposte alla pubblica consultazione appena conclusa che sono state fornite da Assonime.

In linea generale, per entrambi gli ambiti (imposte sui redditi e Iva) l’associazione evidenzia come il pregevole lavoro dell’agenzia delle Entrate si collochi in un ambito di cambiamenti, perché nel frattempo otto decreti legislativi sono stati approvati e altri sono in corso di approvazione. Perciò può emergere la problematica per cui i nuovi testi non tengano conto di tali modifiche/aggiornamenti.

Quanto al Tuir, l’impostazione normativa del reddito d’impresa risulta ancorata tuttora su regole di matrice giuridico-formale che di fatto oggi sono applicabili soltanto alle micro-imprese che non adottano il bilancio in forma ordinaria.

Secondo Assonime, poiché ormai la derivazione rafforzata si applica a quasi tutte le imprese (soggetti Ias adopter, Oic adopter e microimprese che adottano il bilancio in forma ordinaria) potrebbe essere utile una più ampia revisione della struttura del Tuir nel senso di disciplinare in primis il regime fiscale delle imprese in derivazione rafforzata, per poi specificare, per differenza, il trattamento delle altre imprese in derivazione giuridica. In relazione a ciò, andrebbe corretto l’articolo 114, comma 2 (ex articolo 83, comma 1-bis) del Tuir inserendo espressamente fra i destinatari della derivazione rafforzata le microimprese che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Sempre a livello di Tuir, andrebbero eliminate, per una migliore “pulizia” e chiarezza del testo normativo, le specifiche disposizioni di decorrenza.

Per le stesse finalità, andrebbe eliminato il riferimento di talune norme alla natura interpretativa. Così come quei casi in cui le norme fanno riferimento a previsioni di spesa o impatti sul gettito che dovrebbero esulare dal Tuir.

Andrebbe poi rivista la disciplina dell’articolo 197, comma 8 (ex articolo 167, comma 5) del Tuir da cui andrebbe eliminata la previsione di presentazione dell’interpello probatorio per le Cfc, posto che esso è rimasto solo per i soggetti in cooperative compliance.

A livello di Testo Iva, si segnala il fatto che potrebbe creare un disorientamento il fatto di enucleare al di fuori dello stesso quelle disposizioni che riguardano la fatturazione nonché le variazioni di imponibile e imposta, che dovrebbero pertanto essere mantenute nel nuovo Testo unico.

Anche per l’Iva, poi, avrebbe senso, come già visto nel caso delle imposte sui redditi, eliminare le norme di decorrenza specifica e quelle di interpretazione autentica.

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