11 Novembre 2015
Nel Rol anche i dividendi esteri
di Davide Cagnoni e Alessandro Germani
Il decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/15) interviene sulla disciplina degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) con l'intento di rendere più competitivo il Paese per gli investitori nazionali ed esteri. Paradossalmente, però, non affronta l'annosa questione della loro inerenza, tipica delle operazioni di Lbo (Leveraged byout) condotte da private equity esteri.
La prima delle novità, introdotta per controbilanciare l'eliminazione del Reddito operativo lordo virtuale apportato dalle controllate estere, prevede che nel calcolo del Rol rilevino anche i dividendi incassati dalle medesime, mantenendo in questo modo un meccanismo che consente di non penalizzare le controllanti di un gruppo ramificato all'estero rispetto a quelle di un gruppo nazionale.
Rischi di svantaggio
Sennonché le prime rischiano di essere comunque svantaggiate in quanto:
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di norma i dividendi esteri sono inferiori alle eccedenze di Rol delle controllate residenti;
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il Rol virtuale era comunque superiore ai dividendi esteri;
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spesso si opta per il reinvestimento degli utili anziché per la loro distribuzione.
La novità consiste nel legare la deducibilità degli interessi ai flussi finanziari di ritorno correlati all'investimento estero. Essa, tuttavia, appare conveniente solo in caso di subholding estere in grado di distribuire dividendi quando, invece, nel regime previgente non avrebbero garantito alcun Rol virtuale, producendo solo utili o plusvalenze.
Un'altra novità riguarda l'abrogazione della legge Prodi che prevedeva l'indeducibilità degli interessi passivi su obbligazioni non quotate al superamento di una determinata soglia. La norma, disapplicata già dal 2012 per l'emissione di cambiali finanziarie e minibond, era ormai anacronistica in quanto:
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finalizzata a evitare un arbitraggio conveniente quando le società deducevano gli interessi in base ad aliquote assai elevate e i soci potevano finanziarle pagando un'imposta del 12,50 per cento;
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i tassi attuali prossimi allo zero determinano la totale indeducibilità degli interessi passivi, disincentivando il finanziamento obbligazionario per le società non quotate.
Infine il Dlgs 147/15 chiarisce definitivamente l'ambito soggettivo di applicazione della norma introdotta dalla finanziaria 2008 che permette la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione alle società immobiliari. In particolare risultano tali le società che hanno:
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l'attivo costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
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i ricavi costituiti per almeno i 2/3 da canoni di locazione.
Niente inerenza
Il decreto legislativo non ha toccato il tema dell'inerenza. Al riguardo l'articolo 109 comma 5 del Tuir fissa tale principio generale del reddito di impresa escludendo gli interessi passivi, assoggettati di contro al meccanismo del Rol. In dottrina si sostiene, tuttavia, che l'inerenza sia un principio immanente e quindi sempre propedeutico al meccanismo di calcolo dell'articolo 96 del Tuir. Dello stesso tenore è la prassi (circolare 16/09 e 19/09), secondo cui il fatto che l'articolo 61 del Tuir richiami l'inerenza per i soggetti Irpef comporterebbe la sua applicazione analogica anche ai soggetti Ires. D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità non è unanime. Alcune sentenze escludono il sindacato di inerenza perché gli interessi passivi afferiscono all'impresa in quanto generati dalla funzione finanziaria (Cassazione: 6204/15, 10501/14, 21467/14), altre, invece, sono di tenore opposto (Cassazione: 24930/11 e 7292/06). L'auspicio è che il contrasto venga risolto con una pronuncia a Sezioni Unite.
Leveraged buyout
Il requisito dell'inerenza è cruciale anche nelle operazioni di Lbo. Infatti, la deducibilità degli interessi passivi è stata spesso contestata proprio per difetto di inerenza in quanto il prestito viene dapprima contratto dalla newco e poi scaricato sulla target, previa fusione, che dispone dei flussi di cassa necessari al rimborso. Al di là della genuinità di operazioni disciplinate ad hoc dalla riforma Vietti (articolo 2501-bis Codice civile) la Ctp di Milano n. 1527/14 ha evidenziato la non elusività di un'operazione:
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avvenuta fra soggetti terzi indipendenti;
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a condizioni di mercato;
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senza strutture societarie collocate in Paesi black list;
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in grado di produrre il mutamento degli assetti societari.
Se quindi, l'obiettivo del decreto era quello di accrescere l'attrattività del Paese dando segnali di certezza agli investitori, probabilmente sarebbe stato il caso di intervenire anche sull'inerenza.
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