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04 Settembre 2015

Liquidazioni con guida Oic

di Davide Cagnoni e Alessandro Germani


La liquidazione rappresenta l’ultima fase della vita della società alla quale si giunge per effetto di una delle cause previste dall’articolo 2484 c.c..

Con l’avvio della liquidazione cambia la finalità dell’impresa, non più improntata al principio della continuazione dell’attività (going concern) ma alla monetizzazione dell’attivo finalizzata al pagamento dei creditori e alla distribuzione del netto residuo ai soci, e il criterio di valutazione del costo storico viene sostituito dal valore di realizzo.
L’OIC 5 chiarisce le fasi della procedura in assenza di apposite disposizioni legislative. In primis vi è l’insediamento dei liquidatori con l’iscrizione della loro nomina presso il registro delle imprese e la consegna da parte degli amministratori (art. 2487-bis c. 3 c.c.) dei seguenti documenti:

  • i libri sociali (societari e contabili)
  • la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, cioè una situazione economico-patrimoniale desumibile dal bilancio di verifica senza assestamenti
  • il rendiconto della gestione dall’ultimo bilancio approvato fino alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori, ovvero un bilancio infrannuale a valori di funzionamento.

Successivamente i liquidatori predisporranno il bilancio iniziale di liquidazione e i bilanci intermedi a valori di realizzo. Infine sarà la volta del bilancio finale con il relativo piano di riparto che saranno depositati al registro imprese con la richiesta di cancellazione della società.
Il puntuale rispetto dei principi previsti dall’OIC 5 può rappresentare una valida tutela dalla responsabilità del liquidatore per comportamento colposo attivabile dai creditori sociali non soddisfatti (art. 2495 c. 2 c.c.). In questo senso è quindi fondamentale che il liquidatore nel bilancio iniziale individui i costi della procedura, per verificare la necessità di un versamento aggiuntivo da parte dei soci o addirittura optare per il fallimento in proprio. La rilevazione avviene con una scrittura solo patrimoniale che interessa il fondo rischi e oneri e il conto rettifiche da liquidazione. Il costo verrà invece contabilizzato solo all’atto dell’effettivo sostenimento e sarà dedotto fiscalmente, per la quota originariamente accantonata, mediante apposita variazione in diminuzione (DRE Lombardia n. 904-74/15). Sempre in tema di responsabilità è poi importante che il liquidatore rispetti l’ordine dei privilegi quando si troverà a pagare i creditori.
Di recente il decreto semplificazioni (art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/14) ha stabilito che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese”. Ai dubbi di incostituzionalità della norma in quanto la legge delega non contemplava tale aspetto, si aggiunge un’assurda dicotomia fra ambito civilistico (la cancellazione comporta l’estinzione della società) e ambito fiscale dove si pretende di lasciare in vita ancora per cinque anni un soggetto civilisticamente estinto. In ogni caso la sopravvivenza fiscale è limitata ai soli atti disciplinati dalla norma, mentre è esclusa per gli aspetti dichiarativi (art. 28 c. 6). Inoltre, poiché questi atti sono ricettizi, vi è la difficoltà della loro notificazione al destinatario, laddove nel frattempo possono essere venuti meno il legale rappresentante e la sede sociale.
Ma l’aspetto più controverso riguarda l’efficacia temporale della norma. Per la prassi, infatti, essa ha natura procedurale e quindi si applica anche a società che hanno chiesto la cancellazione o già estinte alla data di entrata in vigore del decreto (circ. 31/E/14 e 6/E/15). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha già bocciato tale impostazione, affermando invece la natura sostanziale della norma, applicabile quindi a partire dal 13.12.2014 (Cass. 6743/15).
Se si aggiunge l’inversione dell’onere della prova a carico del liquidatore qualora residui un debito fiscale insoddisfatto, con la presunzione che vi siano state assegnazioni ai soci o pagamenti di crediti con un grado di privilegio inferiore (art. 28 c. 5), appare chiaro che l’obiettivo di semplificazione della recente norma risulta del tutto mancato.

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