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21 Marzo 2025

Leasing, usufrutto e affitto d’azienda protetti dall’assicurazione

di Alessandro Germani


L’inquadramento dei beni dell’attivo per i quali scatta l’obbligo di contrarre la polizza catastrofale consente di definire meglio, ampliandolo, il panorama dei soggetti obbligati.

L’articolo 1 del Dm 18/2025 richiama alcune delle categorie delle immobilizzazioni materiali dell’attivo di stato patrimoniale di bilancio. Al riguardo, infatti, l’obbligo di copertura non si estende alle immobilizzazioni immateriali: va considerato il fatto che, trattandosi di beni intangibili, non potranno essere oggetto delle calamità naturali.

Al tempo stesso per ciò che concerne le immobilizzazioni materiali l’obbligo viene circoscritto ai terreni e fabbricati, impianti e attrezzature. Non sono richiamati gli altri beni che costituiscono una categoria residuale delle immobilizzazioni materiali. Quindi è evidente che l’insieme dei terreni e fabbricati, impianti e attrezzature tende a calare l’obbligo sulle realtà di tipo produttivo, in quanto una calamità naturale potrà colpire il sito produttivo nonché gli impianti e le attrezzature. Pertanto l’obbligo assicurativo appare maggiormente tarato sulla componente produttiva rispetto a quella commerciale. Infatti dall’obbligo di polizza è escluso il magazzino in quanto non richiamato dalla norma. Questo evidentemente vale sia per le imprese di produzione sia per quelle commerciali pure, dove le scorte rappresentano la componente preponderante dell’attivo di stato patrimoniale. E sicuramente risponde ad una logica di contenimento del premio obbligatorio.

È tuttavia importante evidenziare che il Dm in relazione alle immobilizzazioni prevede che l’obbligo riguardi i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa. Questa locuzione è in grado di ampliare concettualmente il profilo soggettivo, in quanto sta a significare che l’obbligo si estende anche ai casi in cui i beni non sono di proprietà, ma sono detenuti ad altro titolo, quale ad esempio la locazione o il leasing. È una casistica assai ricorrente: sia il fabbricato sia determinati impianti o attrezzature possono essere detenuti in locazione oppure in leasing. E sta quindi a significare che l’obbligo di copertura sussiste in ambedue i casi. È utile al riguardo soffermarsi sulla relazione illustrativa al decreto, che richiama il passaggio normativo per cui si fa riferimento ai «beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni». E chiarisce infatti che la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie, come ad esempio l’affitto d’azienda e l’usufrutto d’azienda, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore (si veda anche a pagina 24).

La casistica più semplice e ricorrente appare quella dei fabbricati, che possono essere condotti in locazione anziché essere di proprietà. In questo caso occorrerà comprendere chi tra il proprietario o l’utilizzatore si attiverà per la copertura assicurativa, perché la norma punta a fissare l’obbligo sul bene, ma sembra lasciare alle parti le modalità di attivazione a questo riguardo. Tanto è vero che vige l’esclusione se i beni sono assistiti da analoga copertura. Quindi è ipotizzabile che proprietario e conduttore si accordino circa la copertura assicurativa che ben potrà retroagire sul canone stabilito tra le parti. Ricordiamo anche che l’obbligo è stato introdotto di recente ma non è escluso che su determinati beni vi siano polizze più sofisticate che già ricomprendono la copertura catastrofale. Quindi è utile in primis che venga effettuata tale verifica, per stabilire se ci sia o meno una copertura in essere. Dopodiché in assenza della stessa le parti ben potranno negoziare le modalità di attivazione. Ciò si applica a tutti i casi di utilizzo che non deriva dalla proprietà del bene, quindi anche all’ipotesi di affitto, usufrutto di azienda o di leasing del bene.

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