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21 Marzo 2025

Anche le stabili organizzazioni sono obbligate alla copertura

di Alessandro Germani


L’obbligo di contrarre polizze per la copertura dei rischi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2024 e avrebbe dovuto scattare lo scorso 31 dicembre, salva la proroga al 31 marzo 2025 introdotta dal decreto Milleproroghe.

La misura risponde a un’esigenza che si fa sentire anche in Italia per via del dissesto idrogeologico e della pericolosità degli eventi naturali sulla vita delle aziende. Ma risponde anche all’esigenza di incrementare il ricorso alla copertura assicurativa, che non è così diffuso nel nostro paese.

Trattandosi di un obbligo ormai indifferibile è opportuno soffermarsi su chi ricada e in relazione a quali asset. Occorre rifarsi al recente Dm 30 gennaio 2025 n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio.

Profilo soggettivo

L’individuazione dei soggetti obbligati si evince dall’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023 che richiama quali destinatari dell’obbligo assicurativo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese in base all’articolo 2188 del Codice civile.

Ciò significa che sono tenute alla stipula delle polizze catastrofali le imprese italiane nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, in quanto parificate alle prime. Un aspetto non chiaro riguardava il fatto che la norma richiamasse l’obbligo di iscrizione al Registro imprese, motivo per cui era sorto il dubbio se essa riguardasse i soli soggetti della sezione ordinaria o anche quelli delle sezioni speciali, quali ad esempio gli imprenditori individuali. Appare tuttavia chiaro che una tale disposizione, viste le finalità specifiche, non possa essere limitata ai soli soggetti della sezione ordinaria, ma debba avere un’applicazione più ampia. Restano escluse le sole imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135 del Codice civile (si veda a pagina 26), per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. Questa lettura non pare smentita dal decreto attuativo.

Profilo oggettivo

Occorre a questo punto comprendere quali siano i beni dell’attività d’impresa, per i soggetti obbligati di cui al punto precedente, per i quali è richiesto di contrarre la polizza catastrofale.

A tale riguardo la norma primaria faceva riferimento ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile. Gli aspetti sono stati meglio specificati dal Dm 18/2025 che, all’articolo 1 comma 1 lettera b), richiama fra le immobilizzazioni i seguenti cespiti:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al Pra.

Tale disposizione, in relazione ai citati beni, fa riferimento al fatto che essi siano a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa (in pratica, chiarendo e ampliando lo stesso profilo soggettivo). Ma la questione potrebbe anche necessitare di ulteriori chiarimenti ufficiali (si veda pagina 24).

Sanzioni

L’articolo 1, comma 102 della legge 213/2023 stabilisce che «dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Ciò significa che, in caso di mancata stipula della polizza, i soggetti inadempienti vedrebbero limitato o inibito l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche di carattere finanziario e alle misure specificamente previste in caso di calamità naturali (si veda anche a pagina 24).

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