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13 Agosto 2024

Rottamazione magazzino, proroga su doppio binario

di Alessandro Germani


Il Governo interviene a tempo scaduto con una proroga per la prima rata della rottamazione del magazzino nell’ambito del decreto n. 113 del 9 agosto 2024. Ricordiamo che la misura in questione era stata introdotta dalla legge di Bilancio per il 2024 prevedendo dei meccanismi di regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino (commi da 78 a 84). La norma riguarda la regolarizzazione delle esistenze iniziali di beni (ma non per i servizi) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. La regolarizzazione può avvenire mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali (quantità o valori) o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi. Nel primo caso, che tendenzialmente dovrebbe rispondere a fattispecie di vendite in nero per cui il magazzino contabile è superiore a quello effettivo, bisognerà corrispondere l’Iva e una sostitutiva del 18%. Nel secondo caso, invece, per la regolarizzazione degli acquisti in nero, basterà corrispondere la sola sostitutiva del 18%.

Il comma 82 specifica che la regolarizzazione va richiesta nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023. Stabilisce altresì che le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

A questo quadro occorre aggiungere la circostanza per cui il decreto del Mef che ha stabilito i coefficienti di maggiorazione per tale regolarizzazione è stato emanato solo il 24 giugno 2024 (si veda il Sole 24 Ore del 25 e 26 giugno 2024) e che dunque i contribuenti hanno avuto un lasso temporale tutto sommato ridotto per valutare la portata della misura entro la scadenza della prima tranche coincidente con il 31 luglio scorso.

Esistono infatti dei calcoli di convenienza che debbono essere effettuati per stabilire se aderire o meno alla procedura, unitamente ad altre riflessioni che si impongono in termini più ampi, considerato che la misura potrebbe colpire anche coloro che in passato avevano rilevato dei maggiori valori di magazzino assoggettandoli comunque a tassazione, oltre ai profili di responsabilità in termini di redazione di bilancio che la regolarizzazione in qualche modo mette in evidenza.

L’esecutivo è intervenuto per fornire un maggior lasso temporale ai contribuenti potenzialmente interessati dalla sanatoria. Così l’articolo 7, comma 1, del decreto stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovuto per la predetta regolarizzazione è differito al 30 settembre per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, questo ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Al di là del wording infelice, la scadenza della prima rata al 30 settembre si applica a tutti i soggetti, tanto ai solari ai quali è concesso un differimento di tre mesi quanto a quelli con esercizio a cavallo per i quali il termine per il versamento a saldo per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024, come spiega la relazione illustrativa. La stessa relazione chiarisce che restano fermi gli originari termini di versamento se la scadenza del termine di versamento della prima rata è successiva alla data del 29 settembre 2024, nonché quelli relativi alla seconda rata.

Il comma 2 della norma si occupa poi delle rilevazioni contabili della regolarizzazione. Infatti per i soggetti per i quali il bilancio 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, senza incidere sui bilanci già approvati.

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