10 Ottobre 2024
La rivalutazione di quote nel recesso tipico è abuso del diritto
di Alessandro Germani
Il recesso tipico configura un reddito di capitale e non diverso, per cui l’operazione che fa beneficiare i soci della rivalutazione delle quote al 16% anziché del capital gain al 26% è abusiva. Così la risposta a interpello 195/2024 delle Entrate.
Alfa opera nella consulenza e viene ceduta a Beta, con le seguenti modalità. In primis Alfa conferisce un ramo d’azienda per poi cedere la newco conferitaria a Beta sfruttando la Pex. Da contratto i soci di Alfa per poter operare con Beta devono uscire da Alfa stessa. È stata prevista una condizione di recesso, previa modifica statutaria, che scatta a seguito del conferimento di ramo. Così i soci uscenti recedono (recesso tipico), le loro azioni sono acquistate da Alfa che gliele pagherà con la provvista derivante dalla cessione a Beta delle partecipazioni nella newco. I soci uscenti vorrebbero beneficiare della sostitutiva calmierata in virtù dell’affrancamento delle quote. Vediamo le risposte dell’Agenzia. Sull’interpello qualificatorio sulla nozione di azienda, le Entrate ne confermano la presenza sulla base degli elementi patrimoniali, beni e rapporti che emergono dall’atto di conferimento e dalla relazione di stima. Rafforza il tutto l’iscrizione di un avviamento nella situazione patrimoniale di apertura della conferitaria, per cui trattasi di ramo d’azienda e l’operazione sarà neutrale ex articolo 176 del Tuir. Circa l’applicazione della Pex in virtù del requisito dell’ininterrotto possesso delle partecipazioni, l’Agenzia fa notare che quel requisito è soddisfatto se si dispone dell’azienda conferita da almeno 12 mesi (risoluzione 227/E/09 e circolare 36/E/04), per cui l’interpello ordinario è inammissibile in quanto esiste già la risposta.
Il recesso atipico, operato con una cessione delle quote, costituisce reddito diverso e può beneficiare della misura dell’affrancamento. Ciò non vale per quello tipico in quanto il socio riceve un reddito di capitale (circolare 16/E/05) su cui non può operare la rideterminazione. Si tratta pertanto di una manovra volta ad ottenere la tassazione calmierata del 16% in luogo di quella più onerosa del 26%, con un risparmio indebito. Ciò è avvalorato dalla modifica statutaria ad hoc, fatta per consentire il recesso tipico a seguito del conferimento di ramo. E non vale come motivazione il fatto di voler far circolare le azioni e che la società non le annullerà ma le conserverà per successive alienazioni a terzi. Va detto che il pensiero dell’Agenzia è chiaro in quanto presente già nella prassi del 2005. A questo punto andrebbe compreso lo spazio di un’eventuale modifica normativa volta ad agevolare anche questa tipologia di operazioni, piuttosto che insistere su schemi la cui bocciatura da parte delle Entrate appare scontata allo stato dell’arte.
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