10 Ottobre 2024
Branch di società estera: rebus individuazione del titolare effettivo
L’individuazione del titolare effettivo resta un adempimento che, pur rispondendo a condivisibili finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, spesso comporta un impegno che non è da sottovalutare. Perché nonostante l’adempimento sia in essere ormai da quasi un anno, anche a livello di istruzioni delle camere di commercio si registra spesso un’incomprensibile difformità di vedute e una mancanza di linee guida che talvolta sono imputate all’assenza di chiarimenti dei ministeri competenti. Questo emerge in tutta la sua chiarezza con riguardo alla questione delle stabili organizzazioni in Italia di società estere. Ma vediamo perché.
La stabile organizzazione è una mera promanazione di un’entità societaria estera che decide di operare in Italia non attraverso un’entità societaria locale (subsidiary) ma mediante una branch, ovvero un ramo della casa madre stessa che costituisce una mera fictio iuris. Questo fenomeno è molto diffuso al giorno d’oggi, soprattutto negli ambiti bancario e assicurativo nei quali si raggiunge una maggiore flessibilità data anche dal principio comunitario dell’home country control, per il quale l’entità viene regolata dall’authority della casa madre. Ciò è in grado di garantire una maggiore uniformità sotto il profilo regolamentare nei paesi europei in cui il gruppo opera.
A fronte di questo ci si è chiesti se l’adempimento del titolare effettivo fosse di spettanza anche delle branch, non essendo delle strutture societarie, in quanto la vera e propria società è quella estera a cui la branch (figlia) appartiene. Generalmente poi tali strutture sono guidate da un preposto in Italia, il cui nominativo è comunicato sia all’agenzia delle Entrate per tutti gli adempimenti fiscali (ad esempio, dichiarazioni) sia in camera di commercio per l’attribuzione dei poteri con cui impegna la branch stessa.
Ci si è chiesti pertanto chi debba essere iscritto come nominativo in relazione ad una branch di un soggetto estero. Esiste infatti anche un orientamento per cui se la casa madre appartiene ad un paese UE ed è già tenuta ad adempiere all’obbligo del titolare effettivo nel paese della sede, questo dovrebbe esimere la branch italiana dall’adempimento (si veda il recente documento del Cndcec).
Qualora invece si ritenga che la branch vada comunque iscritta presso il competente registro imprese italiano, allora occorrerà individuare il nominativo da iscrivere. Qui esistono due soluzioni.
La prima, che è accolta da alcune camere di commercio, insiste sul fatto che si debba trattare di un legale rappresentante della casa madre. Ciò spesso si rivela piuttosto privo di senso ai fini pratici. Qualora infatti l’amministratore della casa madre coincida anche col preposto della branch allora la questione è risolta perché la soluzione è sostanziale.
Ma in molti casi dei gruppi europei la casa madre sarà guidata da un organo amministrativo ristretto dove nessuno dei suoi membri è anche preposto delle branch europee, fra cui l’italiana. Pertanto, seguendo questo orientamento si va a iscrivere un soggetto che nei fatti non esercita alcun potere pratico sulla branch italiana.
Da quel punto di vista sembrerebbe più sensata la seconda soluzione, che è quella di iscrivere il preposto della branch italiana, seppure non faccia parte dell’organo amministrativo della casa madre, in quanto è costui che in forza dei poteri attribuitigli impegna quella branch. Ma ci risulta che questo orientamento non sia accolto dalle camere di commercio. Ciò sebbene anche autorevole dottrina (Assonime, caso 1/2023) abbia evidenziato che nei gruppi multinazionali andrebbe esaminato chi abbia un reale potere decisorio e il potere di vincolare la succursale.
A fronte di tutto ciò poi si assiste a una spiacevole dicotomia di giudizio. Ci sono camere di commercio che iscrivono l’amministratore estero della casa madre come titolare effettivo della branch e consentono quindi di chiudere l’adempimento.
Ma ci sono altre camere di commercio che hanno lasciato pending il tutto in attesa che i ministeri competenti si pronuncino. Da questo punto di vista sarebbe opportuno addivenire ad una conclusione, in un senso o nell’altro. Anche perchè si tratta di gruppi che operano nel settore finanziario, nei confronti dei quali i timori della norma sono obiettivamente non sussistenti o quantomeno remoti.
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