10 Ottobre 2024
Gruppi societari, per il titolare effettivo occorre risalire la catena del controllo
di Alessandro Germani
L’adempimento dell’individuazione del titolare effettivo risponde ad esigenze lodevoli che sono quelle di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Alla luce di ciò, tuttavia, l’adempimento in sé non si presenta facile in molti casi. Vediamo quelli più ricorrenti in ambito societario, che sono stati descritti in maniera chiara ed efficace dal documento del Cndcec di ottobre 2024. Ci concentriamo in particolare sulle società di capitali (Spa e Srl).
Criterio dominicale
In prima battuta va verificata la soglia di partecipazione rilevante che è quella superiore al 25% del capitale sociale detenuto in via diretta. Quindi tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta) superiore al 25% andranno considerate come titolari effettivi.
Ad esempio in presenza di una società con tre soci al 33%, 33% e 34% tutti e tre andranno dichiarati titolari effettivi.
Nei casi di pegno o usufrutto di azioni o quote con diritto di voto spettante all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, in presenza di una percentuale superiore al 25% saranno l’usufruttuario o il creditore pignoratizio ad essere indicati come titolari effettivi, in quanto legittimati all’esercizio dei principali diritti sociali connessi alla partecipazione. Qualora nella medesima circostanza, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sarà costui come nudo proprietario di una partecipazione superiore al 25% ad essere individuato come titolare effettivo.
Criterio del controllo
In assenza della casistica precedente, occorre fare riferimento a chi esercita il controllo in via diretta o indiretta. Va quindi individuata la persona fisica che controlla la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, o controlla i voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, o la esercita a seguito di particolari vincoli contrattuali. Il titolare effettivo sarà colui che ha il potere di determinare la nomina dell’organo amministrativo o la maggioranza dei componenti dello stesso.
Nel caso di una società partecipata da A in via diretta al 33%, da B in via diretta al 33% e da C in parte in via diretta (15%) in parte indiretta (19%), tutti e tre i soci dovranno individuarsi come titolari effettivi.
Categorie azionarie
Diviene poi fondamentale nell’ambito del controllo la fattispecie delle categorie speciali a livello di diritti di voto. Si immagini il caso di una società il cui 50% è in mano a cinque soci al 10% ciascuno ma senza diritto di voto, il 15% a un socio F con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie, il 10% a un socio G con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie, il 10% a un socio H con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie, il 10% a un socio I con diritto di voto singolo nelle assemblee ordinarie, il 5% a un socio J con diritto di voto doppio nelle ordinarie. I voti esprimibili saranno quindi 90 (15*2+10*3+10+10+5*2). F e G saranno i titolari effettivi in quanto dispongono entrambi di voti pari a 30/90 ovvero al 33,3%, quota superiore alla soglia del 25%.
Quote con diritti diversi
In una Srl A detiene il 30% di cui la metà senza diritto di voto, B il 20% con voto ordinario ma privo di diritto d’opzione in caso di aumento di capitale, C il 30% delle quote con voto dimezzato (come A), D il 5% con voto doppio limitato alle assemblee straordinarie, E il 15% con voto triplo nelle assemblee ordinarie. In questo caso saranno titolari effettivi A e C in quanto per il criterio dominicale superano entrambi il 25%. Invece E non lo è per lo stesso motivo, ovvero che in prima battuta sono stati individuati dei titolari effettivi col criterio dominicale, dal quale lui risulta escluso (in presenza di una partecipazione del 15% sebbene possa esercitare voti superiori al 25%).
Ugualmente, nel caso di una spa in cui A detenga il 45% del capitale con azioni prive del diritto di voto, B il 20% con azioni con voto doppio, C il 20% con azioni ordinarie, D il 15% con azioni ordinarie, il titolare effettivo sarà solo A per via del criterio dominicale (45%).
Voto plurimo
Nel caso di una spa con due soci A e B con una partecipazione del 20% ciascuno con diritto di voto triplo, due soci C e D al 20% ciascuno con voto ordinario e due soci E e F al 10% ciascuno con voto ordinario non si applicherà il criterio dominicale perché nessuno possiede più del 25% di azioni. Passando a considerare i voti validi, questi saranno 180 (20*3+20*3+20+20+10+10), per cui risulteranno titolari effettivi A e B che detengono ciascuno 60/180 ovvero il 33,3% dei voti in assemblea.
Esistono poi casi, ugualmente da analizzare, laddove vi siano fenomeni di controllo congiunto o presenza di patti parasociali.
Catene di controllo
Alfa è detenuta dai soci persone fisiche A e B col 20% ciascuno e dalla società Beta al 60%. Beta è partecipata al 45% da una Srl unipersonale D, al 45% dalla persona fisica E e al 10% dalla persona fisica C. Titolari effettivi saranno D ed E perché dispongono di voti per esercitare un’influenza dominante su Beta e quindi su Alfa.
Alfa è detenuta da tre soci, ovvero A persona fisica titolare del 5%, B società col 25% e C società col 70%. Quindi sarà C ad avere più del 25% del capitale, ma essendo una società occorrerà risalire la catena. Ora C è detenuta da persone fisiche con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Pertanto Z sarà il titolare effettivo in relazione ad Alfa.
Alfa è controllata all’80% da una srl con sei soci, di cui quattro srl al 20% ciascuna e due persone fisiche al 10%. Nessuno, quindi, avrà i requisiti per il controllo della società, motivo per cui si individuano come titolare effettivo le persone fisiche con i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
Società quotata
Nell’ipotesi di una società quotata che sia una public company dove nessuno detenga per statuto più del 7% del capitale sociale e non ci sono sindacati di voto, in presenza di un cda con due amministratori delegati, uno per il mercato italiano e l’altro per quello europeo, saranno costoro ad essere individuati come titolari effettivi assieme al presidente che ha la legale rappresentanza.
Direttore generale
In una società dove c’è un presidente con la legale rappresentanza e l’attività di gestione ordinaria è demandata ad un direttore generale, saranno queste due figure ad essere individuate come titolari effettivi.
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