11 Febbraio 2025
La deroga sui titoli del circolante vale anche per i bilanci 2024
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Per i soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili nazionali esiste la facoltà di mantenere, in relazione ai titoli iscritti nell’attivo circolante, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. Questo a eccezione dei casi in cui la perdita abbia carattere durevole. La norma è stata originariamente introdotta dall’articolo 45, comma 3-octies, del decreto legge 73/2022 ed è stata prorogata poi con decreto ministeriale sia per il 2023 sia per il 2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 novembre 2024).
Alla luce di ciò l’Oic ha aggiornato il documento interpretativo 11 per i bilanci 2024 in relazione agli aspetti contabili della valutazione dei titoli del circolante. La finalità della norma è quella di evitare svalutazioni dei titoli legate a una turbolenza dei mercati, con esclusione invece dei casi di perdite durevoli di valore.
La deroga si applica ai titoli di debito e di capitale iscritti nell’attivo circolante valutati al minore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, comma 1, numero 9, del Codice civile) di cui ai principi Oic 20 (titoli d debito) e Oic 21 (partecipazioni). Non si applica invece ai derivati (Oic 32) che sono iscritti e valutati a fair value. La deroga riguarda sia i titoli iscritti nei bilanci 2023 sia quelli acquistati nell’esercizio 2024. Chiaramente per i titoli già posseduti nel 2023 si assume il valore degli stessi nel medesimo bilancio, mentre per quelli acquistati nel 2024 si farà riferimento al costo di acquisto.
Qualora ci si avvalga della deroga (in assenza di perdite durevoli) andranno destinati a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio 2024) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato in precedenza, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Il documento prevede che in nota integrativa sia data informativa circa le modalità di utilizzo della deroga, indicando la differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato nonché le motivazioni che hanno portato a considerare la perdita temporanea.
Nelle motivazioni vengono rammentate le finalità della norma, che è simile a quella del decreto legge 119/2018 motivo per cui l’interpretativo 11 ricalca il vecchio interpretativo 4. Resta valido che la società potrà applicare la deroga solo ad alcuni titoli (titoli con diverso Isin di uno stesso emittente) motivando la scelta in nota integrativa. La facoltà non è applicabile in presenza di perdite durevoli, cosa che avviene se dopo la chiusura dell’esercizio vengono venduti i titoli e rilevata la perdita (ad esempio, titolo iscritto a 100 nel bilancio 2023, avente valore di mercato a fine 2024 pari a 70, venduto a febbraio 2025 a 70, motivo per cui nel bilancio 2024 non si potrà mantenere l’iscrizione di 100, perché la perdita di 30 dovrà considerarsi durevole).
Risulta quindi chiaro che anche nei bilanci di prossima chiusura si potrà valutare la deroga che consente di evitare l’iscrizione di perdite di valore per i titoli del circolante. Ciò in ossequio al Dm 23 settembre 2024 e seguendo l’interpretativo 11 di recente aggiornato. Va da sé che la presenza di titoli del circolante per i bilanci delle imprese industriali appare piuttosto contenuta, probabilmente limitata alle holding.
Ricordiamo che tale deroga è normativamente prevista anche per le imprese assicurative, che generalmente redigono i bilanci d’esercizio secondo i principi Oic, mentre utilizzano gli Ias per il consolidato. In tali casi le regole sono fissate dall’Ivass, che ha emanato il regolamento 52/22 aggiornato col provvedimento 143 del 12 marzo 2024 per i bilanci al 31 dicembre 2023. Manca al momento quello riguardante i bilanci al 31 dicembre 2024.
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