21 Giugno 2024
I certificati di deposito riducono la base agevolabile dell’Ace
di Alessandro Germani
Con la circolare 12/2024 Assonime analizza i modelli dichiarativi Ires e Irap di prossima predisposizione. Accanto alle tempistiche di invio e ai termini di versamento, l’associazione passa in rassegna anche alcune risposte dell’Agenzia.
I termini di presentazione dei modelli dichiarativi, in base alle modifiche del Dlgs 1/2024, per i soggetti solari sono anticipate al 30 settembre. Senonché il successivo Dlgs 13/24 ha previsto che i modelli Redditi 2024 SC e Irap 2024 siano posticipati al 15 ottobre 2024 (13 gennaio 2025 per le dichiarazioni tardive nei 90 giorni). Un calendario che va verso ulteriori modifiche con lo slittamento al 31 ottobre 2024 del termine di presentazione delle dichiarazioni, come previsto dal correttivo sul concordato preventivo (si veda il servizio in pagina 3).
Assonime dedica largo spazio all’Ace che dal 1° gennaio 2024 è stata definitivamente abrogata. In particolare, la risposta 135/23 ha riguardato gli effetti negativi di una fusione sulla recapture della superAce, che desta perplessità in quanto assimila la fusione a un’ipotesi di distribuzione ai soci che determina una decurtazione della base Ace. Similmente la risposta 31/24 relativa alla sottoscrizione dei certificati di deposito vincolati per l’Agenzia costituirebbe un investimento passivo, come tale in grado di decrementare la base Ace. Per Assonime invece la funzione non è differente da quella di un conto corrente ordinario e ciò meriterebbe un ripensamento. Sempre in tema, la risposta 38/24 ha chiarito che la riduzione di patrimonio netto ascrivibile alla rilevazione di una riserva Fta Ifrs 9 non determina alcuna riduzione della base Ace al momento dell’iscrizione della riserva stessa, fatta salva la necessità di procedere alla rettifica degli utili degli esercizi successivi, al momento in cui si realizzeranno le fattispecie che hanno dato origine a tale riserva (risoluzione 210/22). Con il realizzo degli utili “aceabili” la società dovrà sterilizzare ai fini Ace gli stessi fino a concorrenza dell’ammontare iscritto a titolo di riserva Fta (negativa). Secondo l’Associazione il metodo semplificato individuato dall’Agenzia supera le difficoltà che derivano dall’effettuazione di un monitoraggio analitico dei reversal, pur permanendo difficoltà pratiche nell’individuare i «primi utili aceabili» da sottoporre al metodo semplificato di sterilizzazione.
Sui costi di transazione nelle operazioni di aggregazione aziendale (risposte 235 e 277 del 2023), l’Agenzia ha condivisibilmente riconosciuto la correttezza ai fini fiscali del comportamento contabile adottato (se corretto), ma sembra invece negare la loro deducibilità nel caso in cui, a fusione avvenuta, i costi siano imputati a conto economico. Il che desta alcune perplessità.
Sul nuovo patent box, l’Agenzia ha ritenuto agevolabili i costi relativi ad attività R&S svolte da una società consortile controllata dal contribuente e a quest’ultimo “ribaltati” (risposta 40/24). Le Entrate hanno ammesso la possibilità di fruire del meccanismo premiale rispetto a software creati, ultimati ed entrati in funzione in periodi di imposta precedenti rispetto a quello di registrazione presso la Siae, aprendo a un’ampia recapture. In tema di errori contabili (risposta 73/24) è stato affermato che ai fini Ace la correzione degli errori è irrilevante e comporta la necessità di integrative. Sulla natura di questi errori contabili secondo Assonime resta la necessità di chiarire il campo di applicazione.
Infine, le semplificazioni del Dlgs 209/23 al regime delle Cfc decorrono dal 2024 e quindi non dovrebbero riguardare la generalità dei modelli dichiarativi Ires e Irap per il 2023.
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