12 Dicembre 2024
L’istanza nel 2024 prenota la cooperative compliance
di Alessandro Germani
Il decreto del viceministro dell’Economia Maurizio Leo del 6 dicembre 2024 aggiorna il provvedimento 54237 del 14 aprile 2016 in base al complessivo restyling che la cooperative compliance ha subito nell’ultimo anno finalizzato alla maggior diffusione dell’istituto. È previsto che chi presenta la domanda nel 2024 ha tempo un anno per la certificazione del Tcf (tax control framework) da parte dei soggetti abilitati.
I nuovi requisiti soggettivi sono ampliati, passando da quelli dimensionali di volume d’affari o ricavi (750 milioni dal 2024, 500 milioni dal 2026, 100 milioni dal 2028), all’interpello sui nuovi investimenti, al trascinamento nel caso di gruppo con un soggetto dimensionalmente rilevante e l’adozione di un sistema integrato di rischio di gruppo, all’adesione ad un gruppo Iva in cui vi sia almeno uno dei soggetti in cooperative. Per quelli dimensionali, in caso di presentazione della domanda prima del deposito di bilancio o della presentazione della dichiarazione Iva il contribuente dichiara il requisito, salvo successivo riscontro dell’ufficio. Per le branch italiane di soggetti esteri si guarda al rendiconto economico patrimoniale delle stesse ex articolo 152 del Tuir o alla dichiarazione Iva.
Il nuovo Tcf deve mappare anche i rischi derivanti dall’interazione coi principi contabili e dovrà essere certificato. Il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali resta fondato sui seguenti requisiti essenziali:
- strategia fiscale, chiara e documentata in termini di attitudine al rischio;
- ruoli e responsabilità;
- procedure in termini di rilevazione del rischio, misurazione, gestione e controllo;
- monitoraggio;
- adattabilità al contesto interno ed esterno;
- relazione agli organi di gestione almeno annuale.
La domanda di ammissione segue il modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia e va presentata solo in forma telematica. L’istanza è corredata dalla seguente documentazione:
- descrizione dell’attività svolta dall’impresa;
- strategia fiscale approvata dagli organi anteriormente alla presentazione della domanda;
- descrizione del Tcf e del suo funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali compresi quelli legati alla variabile contabile;
- certificazione del professionista abilitato avente data certa anteriore all’istanza.
Da lì in avanti l’Ufficio fa partire le proprie interlocuzioni con l’impresa da concludersi entro 120 giorni dall’istanza o dalla documentazione elencata, verificando che il Tcf sia stato redatto secondo le linee guida previste dall’articolo 4, comma 1-quater, del Dlgs 128/15 (ancora da emanarsi) e che sia stato debitamente certificato. In caso di ulteriori richieste dell’Ufficio il termine di 120 giorni si sospende fino alla produzione di quanto richiesto. L’Ufficio potrà concordare degli accessi nelle sedi aziendali. Al termine dell’istruttoria l’Ufficio comunica i propri esiti e, in caso positivo, iscrive il contribuente nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia.
A livello di disposizioni transitorie, per i soggetti che presentano istanza nel 2024 (successivamente al Dlgs 221/23) o per quelli con esercizio a cavallo che la presentano nel 2025 prima della chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione da parte del professionista abilitato potrà essere predisposta e presentata, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025. In tal caso i 120 giorni decorrono dalla data di presentazione della certificazione. La relazione chiarisce che il transitorio prevede due limitazioni, la prima è il fatto che la deroga riguarda la sola certificazione, ma non la restante documentazione che andrà consegnata nei tempi previsti. La seconda è soggettiva, applicandosi solo alle domande del 2024 (compresi i cavalli 2024/2025) mentre per chi presenta istanza dal 1° gennaio 2025 la certificazione andrà predisposta preventivamente all’istanza e presentata nei termini ordinari.
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