13 Dicembre 2024
Emissione buoni pasto: pesa la sola commissione
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Una società che emette buoni pasto contabilizza i ricavi al netto dei costi sostenuti e pertanto rileva la sola commissione ricevuta. È la bozza di risposta a un quesito pubblicata dall’Organismo italiano di contabilità (Oic) e posta in consultazione sino al 10 gennaio 2025.
La società emette buoni per un servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) che sono ceduti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa. I dipendenti non possono restituire i buoni pasto all’emittente (società che ha posto in quesito) e l’emittente non ha alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato fornisce al dipendente. Dopo l’utilizzo da parte del dipendente, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall’emittente, al netto della commissione negoziata tra l’emittente stessa e l’esercizio convenzionato.
L’emittente pertanto incassa somme dai datori di lavoro che poi attribuisce agli esercizi convenzionati presso i quali il dipendente ha utilizzato i buoni pasto: si tratta di somme che incassa e versa a terzi ma che non sono di sua competenza.
In sostanza si tratta di un rapporto trilaterale: datore di lavoro, emittente dei buoni e esercizio convenzionato che fornisce i pasti.
L’emittente agisce per conto degli esercizi convenzionati e deve rilevare il ricavo, costituito dalla sola commissione, al netto dei costi sostenuti: ricavo che è contabilizzato nel momento in cui consegna i buoni pasto al datore di lavoro in quanto in quel momento la società emittente ha completato la propria prestazione e il valore della commissione risulta ragionevolmente certo. Per quanto prevede il paragrafo 14 dell’Oic 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali o elaborazioni statistiche.
In sostanza, si applica quanto prevede il paragrafo A 6 dell’Oic 34 «Ricavi» in quanto l’emittente:
- non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente;
- non ha il rischio di magazzino in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente e il dipendente non può restituire i buoni pasto all’emittente;
- non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto che è stabilito dall’esercente: l’emittente negozia (con gli esercenti) soltanto l’importo della propria commissione.
A ben vedere si tratta di una prestazione di servizi e, pertanto, non sussiste alcun rischio di magazzino, situazione generalmente tipica delle cessioni di beni.
La risposta conclude precisando che il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’Oic 34 (esercizio 2024), pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 del citato principio contabile.
Significa che eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’Oic 29 in tema di cambiamenti di principi contabili: la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso (2024). Inoltre è consentita l’applicazione prospettica applicando il principio contabile solo ai contratti che sono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione dello stesso, ovvero dall’esercizio 2024.
La risposta, al di là del caso specifico, può essere utile per risolvere situazioni e casi simili che riguardano, per esempio, i riaddebiti dei sinistri delle compagnie di assicurazione e tutte quelle situazioni in cui si agisce in nome e per conto di terzi.
Ovviamente prima di decidere il trattamento contabile si devono attentamente considerare le singole e specifiche condizioni contrattuali in termini di rischi, responsabilità e potere di fissazione del prezzo.
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