05 Ottobre 2024
L’equity a monte non fa dedurre gli interessi
di Alessandro Germani
Per la Corte di giustizia Ue con la sentenza emessa per la causa C-585/22 non è consentita la deducibilità degli interessi passivi su un finanziamento infragruppo laddove a monte la società che ha erogato il prestito aveva ricevuto un versamento in conto capitale. È dunque un tema di deducibilità di interessi su un prestito erogato laddove la società (del gruppo) concedente aveva ricevuto una contribuzione a titolo di equity..
X è una società olandese integralmente controllata da una società belga A. A dispone anche della maggioranza di B, sempre belga. X ha acquisito poi la maggioranza di una target olandese, la cui parte residua del capitale è stato acquistato dalla capogruppo A. X ha finanziato l’acquisizione della target mediante un debito contratto con la consociata C, la quale a sua volta è stata finanziata da A mediante un versamento in conto capitale (equity). Nell’accertamento del 2007 su X, il ministero delle Finanze olandese ha contestato la deducibilità degli interessi in capo a X stessa. Si è andati in giudizio fino alla Corte Suprema d’Olanda. Essa ha notato che la vigente legislazione olandese fissa una presunzione per cui gli interessi passivi su un debito infragruppo costituiscono o formano parte di accordi totalmente artificiosi.
La Corte di giustizia Ue si domanda se la legislazione olandese sia compatibile con la libertà di stabilimento, comportando un differente trattamento. Tuttavia, essa risponde all’obiettivo di combattere fenomeni di frode ed evasione fiscale. Perché in sostanza evita che i mezzi propri siano presentati, in maniera artificiosa, come mezzi presi a prestito da un’entità olandese di quel gruppo di modo che gli interessi passivi siano deducibili. Ciò avviene quando un’entità diviene correlata allo stesso contribuente per il solo fatto che intervenga un’acquisizione o un incremento di una partecipazione azionaria.
La Corte di giustizia Ue afferma altresì che il contribuente può confutare la presunzione circa la presenza di un accordo totalmente artificioso. Il rispetto delle condizioni di mercato si deve basare sulla realtà economica della transazione. Dove la natura artificiosa di una certa transazione deriva da un livello eccezionalmente alto di un tasso di interesse sul debito che riflette la realtà economica, il principio di proporzionalità implica la deduzione della proporzione dell’interesse pagato che eccede il tasso normale di mercato. Al contrario, laddove il prestito sia, in sé, privo di giustificazione economica e, per via della relazione fra le società e il vantaggio fiscale ricercato, non sarebbe mai stato contrattato, risulta coerente con il principio di proporzionalità il fatto di non consentire la deduzione dell’intero interesse.
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