02 Ottobre 2024
Consolidato, doppio visto per la cessione del credito Iva
di Alessandro Germani
In caso di cessione del credito Iva a favore della consolidante di un consolidato fiscale il visto deve essere apposto sia sulla dichiarazione Iva della consolidata cedente il credito sia sul modello Cnm. Il termine di dieci giorni, decorso il quale è possibile procedere alla compensazione, va calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva della consolidata. È quanto indicato nella risposta a interpello 190/2024 delle Entrate in tema di Iva e consolidato fiscale.
Un gruppo quotato opera in Italia mediante una stabile organizzazione e delle società controllate da questa. Ha optato dal 2005 per il consolidato fiscale, ampliato nel tempo per ricomprendere alcune società controllate non presenti nel patrimonio della branch nonché delle stabili organizzazioni in Italia di società controllate non residenti.
Alcune delle controllate che fanno parte del consolidato intenderebbero cedere alla consolidante il credito Iva nel limite dell’importo di 2 milioni di euro (articolo 25 del Dlgs 241/97) per il versamento dell’Ires dovuta dal consolidato nazionale (articolo 7 comma 1 lettera b del Dm 1 marzo 2018). Secondo l’istante il visto di conformità andrebbe messo tanto sulla dichiarazione Iva della consolidata quanto sul modello Cnm del consolidato, ma non anche nel quadro GN della stessa consolidata. Inoltre il termine di 10 giorni per la compensazione delle somme dovrebbe decorrere dalla presentazione della dichiarazione Iva della consolidata.
L’Agenzia condivide la tesi dell’istante e la conferma. Infatti il credito Iva può essere ceduto dalla consolidata alla consolidante purché non risulti superiore all’Ires risultante a titolo di saldo e acconto dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque nel rispetto del limite di due milioni di euro. Non serve tuttavia apporre il visto anche sulla singola dichiarazione dei redditi della consolidata, perché il quadro GN che accoglie il credito Iva ceduto ha una mera finalità riepilogativa/espositiva. Il credito potrà essere compensato dalla consolidante decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione Iva della consolidata, anche se il Cnm non è stato ancora presentato. Gli importi indicati sul Cnm dovranno poi coincidere in quanto in caso di utilizzo delle eccedenze a credito da parte della consolidante in misura superiore al dovuto, le stesse saranno oggetto di recupero unitamente all’irrogazione delle sanzioni.
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