Precedente Successiva

05 Ottobre 2024

Cooperative compliance, dietrofront sulla firma del codice di condotta

di Alessandro Germani


Arriva al fotofinish l’auspicata modifica per i soggetti già in regime di cooperative compliance per evitare la sottoscrizione del codice di condotta entro il 5 ottobre (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 e del 13 giugno 2024). Lo stabilisce il Dm Economia del 3 ottobre 2024 a firma del viceministro Maurizio Leo che va a modificare l’originario decreto ministeriale del 29 aprile 2024. Ma andiamo con ordine.

Uno dei tasselli del regime dell’adempimento collaborativo spinto con forza dal Governo anche attraverso un abbassamento progressivo delle soglie di ingresso (ridotte a 100 milioni di volume di affari o di ricavi a partire dal 2028) consiste nel codice di condotta approvato con il Dm di aprile scorso, che fissa i reciproci doveri dell’agenzia delle Entrate e dei contribuenti che entrano nel regime. La norma prevedeva un meccanismo di sottoscrizione del codice contestualmente all’ammissione al regime. Nel caso poi di successiva modifica del codice di condotta mediante decreto del Mef, si prevedeva una nuova sottoscrizione del documento entro 90 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto. A ciò si aggiungeva la tematica dei soggetti già ammessi all’adempimento collaborativo, per i quali si prevedeva la sottoscrizione del codice di condotta nei 120 giorni successivi all’entrata in vigore dell’originario decreto. Poiché questa era avvenuta il 7 giugno scorso, la scadenza era fissata alla data del 5 ottobre 2024.

In questo contesto interviene la modifica del Dm del 3 ottobre 2024 sul testo originario del 29 aprile scorso, per tenere conto delle richieste giunte da più parti di semplificazione per i soggetti già nel regime (alcuni peraltro già da molti anni). E comunque l’eliminazione di orpelli formali sembra essere stata anche più ampia motivo per cui è da salutare favorevolmente.

Così l’articolo 1 del Dm 29 aprile 2024 resta invariato per ciò che concerne l’approvazione del codice di condotta. Tuttavia, anziché prevedere la sua sottoscrizione viene ribadito che l’osservanza degli impegni del codice fa parte dei doveri previsti dall’articolo 5 del Dlgs 128/2015. Viene poi ribadito che gli impegni reciprocamente assunti dalle Entrate e dai contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia. Come si vede non si fa più accenno alla formale sottoscrizione del documento che prima era prevista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA