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05 Gennaio 2024

L’adesione si estende a tutti i componenti del consolidato

di Alessandro Germani


I requisiti di accesso. Il Dlgs 221 riduce dal 2024 la soglia di volume d’affari o ricavi a 750 milioni di euro Dopo un passaggio a 500 milioni nel biennio 2026-2027 scatterà la riduzione a regime a 100 milioni

La riforma fiscale punta all’adempimento collaborativo (cooperative compliance) nei rapporti fra fisco e contribuente per ciò che concerne le imprese di maggiori dimensioni. L’obiettivo è quello di sviluppare un dialogo ex ante rispetto a defatiganti accertamenti e contenziosi ex post. È evidente che ciò presuppone un cambio di mentalità sia del fisco sia del contribuente.

Parametri dimensionali

Le novità in tema di cooperative compliance apportate dal Dlgs 221 del 30 dicembre 2023 (in vigore dal 18 gennaio) si innestano sul Dlgs 128/15 che ha introdotto l’istituto nel nostro paese. Il potenziamento passa in primis per i requisiti dimensionali dei soggetti interessati. Rispetto al limite di un miliardo di euro, infatti, il regime si amplia per ricomprendere quei soggetti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024;
  • non inferiore a 500 milioni di euro dal 2026;
  • non inferiore a 100 milioni di euro dal 2028.

Una prima significativa estensione al regime vi era stata nel 2018 con l’inserimento del comma 6-bis all’articolo 70 duodecies del Dpr 633/72. In sostanza l’adesione alla cooperative compliance da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo Iva fa sì che il regime si estenda obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo Iva. L’estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.

Accanto a quella del gruppo Iva, un’ulteriore estensione è adesso prevista in relazione al consolidato fiscale. Infatti è stabilito che l’adempimento collaborativo sia riservato ai contribuenti che appartengono al medesimo consolidato fiscale a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Resta infine la strada di accesso in virtù dell’esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti (articolo 2 del Dlgs 147/15) indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi.

Certificazione sistema integrato

Cuore della procedura è l’adozione di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali. Tale sistema (o tax control framework) deve essere articolato anche in relazione ai principi contabili adottati dal contribuente, vista la sempre maggiore centralità del principio di derivazione del reddito imponibile dall’utile di bilancio e la necessaria concatenazione fra aspetti contabili e fiscali.

Viene poi introdotta la certificazione di tale sistema da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all’Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Essi potranno avvalersi anche dei consulenti del lavoro per le materia di loro competenza, salvo il fatto che la certificazione andrà sottoscritta dai primi. Circa i requisiti professionali il tutto è demandato a delle norme attuative ad opera del ministero dell’Economia (Mef) e del ministero di Giustizia.

Interlocuzione costante

È prevista l’emanazione di un decreto del Mef contenente un codice di condotta per definire gli impegni reciproci di contribuenti e amministrazione finanziaria, ivi incluso quello relativo alle comunicazioni di rischio. Sono rimesse a un regolamento del Mef le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti.

Infine l’Agenzia prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Le disposizioni attuative di tale previsione sono demandate a un decreto del Mef.

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