02 Gennaio 2024
Imposta articolata in tre moduli per i grandi gruppi
di Alessandro Germani
Destinatarie le imprese con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni
Il decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo dell’articolo 3, comma 1 lettere c), d), e) e f) della legge 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) in tema di fiscalità internazionale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 28 dicembre 2023.
Esso ricomprende, in particolare, agli articoli da 8 a 60 accoglie il recepimento della direttiva 2022/2523/Ue sull’imposizione minima globale, introducendo la cosiddetta global minimum tax che in questo modo scatta dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, quale termine stabilito per il recepimento della direttiva.
I soggetti passivi sono le realtà societarie di maggiori dimensioni, trattandosi delle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
Il meccanismo si articola nella presenza di tre forme di imposta minima:
- quella integrativa (Iir – Income inclusion rule), ovvero l’imposta dovuta da un’impresa capogruppo in relazione alle imprese del gruppo che scontano un’imposizione inferiore al 15% nel Paese in cui sono localizzate. Il meccanismo impositivo si caratterizza per una modalità dall’alto verso il basso in quanto prevede che l’imposta minima integrativa vada applicata dall’impresa nella posizione più elevata nella catena partecipativa;
- quella suppletiva (Utpr – Undertaxed payments rule), che entra in gioco solo quando l’imposizione integrativa non viene prelevata attraverso l’imposta minima integrativa. L’imposta minima suppletiva ha una funzione di salvaguardia del sistema (regola di backstop), applicandosi solo in circostanze specifiche in cui l’imposizione integrativa non viene prelevata con l’imposta minima integrativa;
- quella nazionale (Qdmtt – Qualified domestic minimum top up tax), che scatta qualora per le imprese di un gruppo che operano in Italia si determini una situazione tale per cui il tax rate effettivo si attesti al di sotto della misura consentita del 15% come tassazione minima. Si tratta di una facoltà prevista dalla direttiva (e applicata dall’Italia) per cui gli Stati possono introdurre un’imposta minima nazionale.
Il meccanismo di funzionamento si articola in tre fasi, essendovi in primis l’imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese ha scelto di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (Qdmtt); poi vi sarà l’imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato attraverso una imposta minima nazionale (Iir); infine l’imposizione integrativa (Utpr) da parte dei Paesi che adottano le regole Globe, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l’imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata o lo è stata solo in parte.
Si parte dall’utile o dalla perdita contabile netta dell’esercizio, calcolati in conformità ai principi contabili usati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento, per poi apportare una serie di variazioni in aumento e in diminuzione.
Si applicano le regole tipiche del transfer pricing nei rapporti fra entità di differenti Stati nonché quelle tipiche del rendiconto della stabile organizzazione nei rapporti fra questa e la propria casa madre.
La dichiarazione annuale andrà presentata entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui la dichiarazione si riferisce (in via transitoria al diciottesimo mese successivo per il primo esercizio). Pertanto, i soggetti “solari” presenteranno la dichiarazione annuale relativa al 2024 entro il 30 giugno 2026 e quella per il 2025 entro il 31 marzo 2027. Il versamento va fatto in due rate, per il 90% entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento, per il restante 10% entro il mese successivo al termine per la dichiarazione annuale.
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