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05 Gennaio 2024

Rilevazione e gestione del rischio con chiari livelli di responsabilità

di Alessandro Germani


Il cuore della procedura di cooperative compliance (si veda anche l’altro articolo in pagina) è il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali (tax control framework o Tcf), inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

Finalità del Tcf

Il sistema di tax control framework deve assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive;

c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali (lettera aggiunta).

Accanto alla nuova previsione di tale mappatura e alla certificazione trattata nell’altro articolo, viene altresì previsto che le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento siano indicate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.

Tale previsione appare di ausilio al contribuente che intenda predisporre il Tcf, similmente a quanto avviene, ad esempio, per la documentazione di penalty protection per il transfer pricing laddove il provvedimento direttoriale fornisce alcune linee guida.

Dopodiché la costruzione di un adeguato e valido Tcf non potrà che passare attraverso l’analisi approfondita delle caratteristiche aziendali e dei potenziali rischi fiscali che sono connessi al business, in quanto si tratterà di predisporre un abito sartoriale tagliato sul singolo contribuente.

Linee guida attuali

Le linee guida che finora sono state utilizzate per la costruzione dei Tcf sono contenute nei provvedimenti dell’agenzia delle Entrate 14 aprile 2016 n. 54237 e 26 maggio 2017 n. 101573, nella circolare 38/E/2016 e nella risoluzione 49/E/2021. Al di là delle modifiche connesse al potenziamento del regime, legate anche alla forte interrelazione con i principi contabili adottati dal contribuente, i principi contenuti nei provvedimenti e nei precedenti di prassi sembrano conservare la loro validità, in attesa di quelli nuovi che verranno ulteriormente emanati.

I requisiti essenziali del Tcf riguardano:

  • la strategia fiscale, intesa anche come propensione al rischio dell’impresa;
  • i ruoli e responsabilità per ciò che concerne l’adozione del sistema;
  • le procedure finalizzate alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio;
  • il monitoraggio;
  • l’adattabilità al contesto interno ed esterno;
  • la relazione agli organi di gestione, con cadenza almeno annuale.

Circa i ruoli e le responsabilità ciò si declina in senso orizzontale per evitare di concentrare i compiti e ridurre le probabilità di errore, in senso verticale come separatezza fra funzioni operative e di controllo, il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità. Nell’ambito dei controlli si distinguono quelli di primo livello, che sono quelli di linea volti ad assicurare la correttezza delle operazioni sotto il profilo fiscale, quelli di secondo livello, che verificano l’effettiva e corretta attuazione dei controlli di primo livello, quelli di terzo livello, che valutano periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del Tcf.

La mappa dei rischi ha lo scopo di individuare il valore economico delle attività, i rischi fiscali associati ai processi e alle attività, i controlli posti a presidio, il rischio inerente e il rischio residuo. Il rischio fiscale può essere di adempimento, ovvero di errore nell’esecuzione, di frode fiscale, ovvero di violazione di norme tributarie, interpretativo, connesso alla lettura differente delle Entrate rispetto al contribuente. L’interlocuzione fra le parti darà luogo a posizioni condivise, posizioni sospese e posizioni rinviate. Anche su questo sarà utile verificare eventuali cambi di impostazione.

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