30 Dicembre 2024
Innovazione e design, ultimo giro nel 2025
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Anche per il 2025 si conferma la contrazione dei benefici destinati a sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.
Come per il 2024, il nuovo anno, infatti, vedrà agevolati i costi sostenuti nel periodo d’imposta in base al principio di competenza ex articolo 109, commi 1-2 del Tuir nella misura del 10% per R&S, con tetto massimo fissato a cinque milioni di euro, e del 5% per innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e per innovazione 4.0 e green, tutte nel limite di due milioni. A decorrere dal 2026, invece, resteranno in vigore solo gli incentivi per le attività di R&S.
Resta confermato, invece, nell’attuale versione, l’incentivo della super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo disciplinata dall’articolo 6 del Dl 146/2021, che costituirà con ragionevole probabilità l’incentivo di maggiore interesse per le imprese che investono in attività di R&S.
L’incentivo è infatti destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che siano “investitori”, ossia soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti, disegni e modelli giuridicamente tutelati, anche collegati o complementari).
In particolare, la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e Irap, potrà essere concretamente valutata sia in relazione alle spese sostenute nel singolo periodo d’imposta sia relativamente ai periodi d’imposta precedenti, fino all’ottavo antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (comma 10-bis, articolo 6, del Dl 146/2021).
Tenuto conto che l’opzione per la super deduzione va comunicata nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta al quale si riferisce e può essere esercitata anche tardivamente, sfruttando il maggior termine dei 90 giorni previsto per le dichiarazioni “tardive”, le imprese interessate possono avvalersi di tale facoltà relativamente al periodo d’imposta 2023 entro il 29 gennaio 2025. Per farlo dovranno barrare la casella 1 al rigo OP21 nei modelli Redditi SC, SP e ENC o al rigo RS147 nel modello Redditi PF.
Per comunicare il possesso della documentazione idonea per beneficiare della penalty protection è invece necessario barrare la casella 2 ai citati righi, procedendo altresì alla firma del fascicolo predisposto secondo quanto previsto dal punto 7 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 48243 del 2022, mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA