30 Dicembre 2024
Bonus R&S e verifiche del Fisco: lo scudo della relazione tecnica
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Con la fine dell’anno si intensificano le attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria finalizzate a verificare la corretta applicazione degli incentivi per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e formazione 4.0.
Le verifiche sul 2018, in scadenza il 31 dicembre, e i riflessi sugli anni successivi, nei quali con molta frequenza le imprese hanno proseguito le attività di ricerca e innovazione, evidenziano ancora una significativa incertezza sia in merito alla corretta qualificazione delle attività secondo i criteri fissati dai Manuali di Frascati e di Oslo, sia in relazione ai costi effettivamente sostenuti.
Le contestazioni del Fisco
Seppure diversificate e calate nella specifica attività svolta dall’impresa, numerose contestazioni in tema di ricerca e sviluppo continuano a essere fondate solo sulla presunta inesistenza dei presupposti per poter considerare l’attività svolta come nuova o con caratteristiche creative, senza tuttavia l’indicazione di motivazioni specifiche o contropareri di tipo tecnico.
Tale criticità non viene in molti casi superata neanche a fronte della presentazione all’ufficio della documentazione tecnica a supporto delle attività svolte dall’impresa. In questo senso, quindi, sembrerebbero non aver fatto breccia nelle valutazioni dei verificatori i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale, nelle ipotesi in cui il recupero del credito d’imposta utilizzato in compensazione sia effettuato sulla base di valutazioni di carattere tecnico, si ritiene necessario il parere del tecnico del Mise/Mimit (Cgt di primo grado di Palermo 1686/6/2023, Ctp Mantova 103/1/2022, Ctp Roma 5918/22/2022).
Gli elementi di difesa
Appurato, dunque, che gli aspetti tecnici risultano spesso dirimenti, particolare attenzione va riservata alla relazione tecnica asseverata che illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili che sono state svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti.
Una corretta redazione e predisposizione di tale relazione, a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto, pone infatti le imprese al riparo dalle contestazioni di carattere specifico attinenti, ad esempio, alle evidenze dello stato dell’arte all’inizio del progetto, ai progressi e ai vantaggi ottenuti sia in termini di novità per il settore sia per la singola impresa.
Su questo aspetto, infatti, va ricordato che l’impostazione delle verifiche del Fisco punta spesso a ritenere inammissibili tutte quelle attività che possono ritenersi “routinarie”, di tipo ordinario o senza caratteristiche innovative. Allo stesso modo, per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, va accertata la presenza e la congruità della relazione che deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
L’uso di pareri tecnici
Proprio in considerazione dei tecnicismi che caratterizzano le attività di ricerca e sviluppo, la giurisprudenza più recente (Cgt di primo grado di Rimini, sentenza 131/2024) ha ritenuto imprescindibile il possesso, da parte di chi esprime l’analisi delle attività svolte, dei requisiti e delle competenze specifiche nel campo della ricerca condotta. Di conseguenza risulta confermato che, in presenza di atti di recupero nei quali gli uffici contestano il mancato soddisfacimento dei requisiti di novità e incertezza previsti dal Manuale di Frascati senza fornire specifiche motivazioni di carattere tecnico, un valido supporto alla difesa è rappresentato dal deposito in giudizio di una perizia giurata che dettagli le attività di R&S eseguite.
Nel caso specifico, la società aveva prodotto anche la certificazione che attesta la qualificazione degli investimenti rilasciata da un soggetto iscritto all’albo dei certificatori previsto dal Dpcm 15 settembre 2023, a riprova del fatto che anche quest’ultima, seppur finalizzata ad evitare il rischio di future contestazioni, può risultare efficace anche in presenza di contenziosi già avviati, permettendo così di legittimare la richiesta del credito d’imposta.
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