17 Settembre 2018
Tris di bonus per il rimpatrio dei talenti in fuga
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
La notizia della potenziale applicazione anche al neoacquisto della Juventus Cristiano Ronaldo del regime speciale agevolato per i "neo-residenti" previsto dall'articolo 24-bis del Tuir ha rinnovato anche tra gli stranieri l'interesse per le misure finalizzate all'attrazione del capitale umano nel nostro Paese.
Gli incentivi finalizzati ad attrarre "talenti" (calcistici e non) in Italia, previo trasferimento della residenza fiscale, non si limitano infatti solo ai cittadini comunitari ed extra comunitari in possesso di elevati patrimoni, che possono avvantaggiarsi del regime speciale ex art. 24-bis del Tuir pagando il forfait annuo di 100.000 euro per tutti i redditi di fonte estera per un periodo massimo di 15 anni.Esistono, infatti, altre due norme: gli incentivi per ricercatori e docenti previsti dall'articolo 44 del Dl. n. 78/2010 (abbattimento del reddito imponibile del 90% per 4 anni) e il cosiddetto egime degli "impatriati" (abbattimento del reddito imponibile del 50% per 5 anni) previsto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 per manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (comma 1) e in possesso di laurea (comma 2) che, oltre ad essere destinate ai cittadini Italiani intenzionati a fare rientro in Italia dopo aver trasferito e mantenuto la residenza all'estero per un determinato periodo, si rivolgono ai cittadini stranieri che decidono di trasferirsi nel nostro Paese.
In particolare, l'accesso ai benefici è consentito:
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a tutti, cittadini e non dell'Ue in relazione all'agevolazione prevista dall'articolo 44 del Dl n. 78/2010 e dall'articolo 16, comma 1 del Dlgs n. 147/2015;
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ai cittadini comunitari e di Stati extra comunitari con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, relativamente all'agevolazione prevista dall'articolo 16, comma 2 del Dlgs n. 147/2015.
Come chiarito anche nell'interrogazione parlamentare n. 5-00285 dello scorso 31 luglio, i casi di accesso ai benefici che si caratterizzano per la presenza di circostanze con maggiore complessità possono essere oggetto di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge n. 212/2000, descrivendo nell'istanza il caso specifico che sarà oggetto di valutazione da parte dei team dedicati istituiti all'interno delle strutture dell'agenzia delle Entrate.
Al di fuori di queste ipotesi, utili indicazioni possono essere desunte dai chiarimenti di prassi forniti in passato. Con riferimento all'agevolazione destinata ai docenti e ricercatori, nella circolare 17/E/2017 è stato specificato che la disposizione contenuta nell'articolo 44 del Dl n. 78 del 2010 interessa in linea generale tutti i residenti all'estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l'attività svolta all'estero.
Il collegamento tra l'ingresso in Italia e lo svolgimento dell'attività di docenza o ricerca produttiva del reddito agevolabile sussiste sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l'attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgervi l'attività.
In relazione, invece, agli incentivi previsti dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, la medesima circolare 17/E ha chiarito che possono accedere al beneficio sia coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima di iniziare l'attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi, sia coloro che già svolgono un'attività lavorativa nel territorio dello Stato senza essere tuttavia iscritti alla anagrafe della popolazione residente e senza aver trasferito in Italia la dimora abituale o il centro prevalente dei propri interessi personali. Questi ultimi possono accedere al beneficio dal periodo d'imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale, anche se ciò avvenga successivamente all'anno di inizio del lavoro in Italia. Questo può essere, ad esempio, il caso di un cittadino comunitario laureato assunto da una società Italiana negli ultimi mesi del 2016 che ha trasferito la residenza fiscale nel 2017. In questo caso, tra l'altro, qualora l'incentivo non fosse stato applicato dal datore di lavoro in busta paga nel corso del 2017, potrebbe essere sfruttata la facoltà di richiedere l'agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi in scadenza il prossimo 31 ottobre.
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