19 Febbraio 2018
Incentivi Pmi, test collegamento
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Gli incentivi e gli strumenti di sostegno rivolti alle Pmi, potenziati dalla legge di Bilancio 2018, rappresentano un importante volano per le imprese. Diventa decisivo, allora, soffermarsi sui passaggi del decreto ministeriale del 18 aprile 2005, di recepimento della raccomandazione 2003/361/Ce, riguardanti la definizione di Pmi e, quindi, delle imprese destinatarie delle agevolazioni. Un aspetto particolare riguarda i legami qualificati tra la Pmi e altri soggetti che possono portare alla creazione di un gruppo il cui potere economico supera quello di una Pmi. Il decreto ministeriale distingue tre categorie di imprese:
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autonome;
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associate;
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collegate.
La presenza di una relazione di associazione o di collegamento comporta che i requisiti finanziari e occupazionali necessari a qualificare la Pmi vengano verificati avendo cura di considerare tali relazioni. Infatti, nel caso in cui la Pmi sia associata o collegata a un'altra impresa, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale della Pmi si sommano i dati dell'impresa associata (in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o di diritti di voto di cui si dispone) o collegata.
Il legame che presenta maggiori criticità è il collegamento. Sono «collegate» le imprese tra cui ricorre una delle seguenti relazioni:
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l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
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l'impresa in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
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l'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
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le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voti.
Inoltre, risultano collegate le imprese tra le quali sussiste una di tali relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino le loro attività o parte delle stesse sullo stesso mercato o su mercati contigui.
In base alla norma, il collegamento rileva solo a condizione che la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto detengano in entrambe le imprese (congiuntamente nel caso di più persone) il controllo in base alla normativa nazionale (articolo 2359 del Codice civile).
Tuttavia, nella sentenza del 27 febbraio 2014 (causa C-110/13), la Corte di giustizia Ue, analizzando il criterio di collegamento nell'ambito delle Pmi, ha stabilito che possono essere considerate collegate le imprese per le quali l'analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un'entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate in precedenza.
Tenuto conto dell'orientamento della Corte Ue, quindi, in occasione della richiesta di accesso agli incentivi è opportuno esaminare la struttura della Pmi che, anche in virtù di un potenziale collegamento non partecipativo con altre imprese per il tramite di una persona fisica, potrebbe formare un gruppo la cui potenza economica supera quella della Pmi, prestando così il fianco a possibili contestazioni.
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