11 Ottobre 2016
Cooperative compliance con rischio di costi elevati
di Davide Cagnoni e Alessandro Germani
La cooperative compliance rappresenta la nuova frontiera del rapporto fisco-contribuente, che deve passare da un approccio di verifica ex post a uno di confronto ex ante tra le parti. Il regime, contenuto nel provvedimento del 14 aprile 2016, è stato oggetto di chiarimenti nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 38/2016 .
Requisiti soggettivi
È fondamentale avere la comprensione dei processi aziendali e dei relativi rischi fiscali. A tal fine la holding o altra società che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di controllo del rischio fiscale, ovvero emani le relative direttive, può aderire per trascinamento con l'impresa che possiede i requisiti dimensionali (10 miliardi o 1 miliardi in caso di adesione al progetto pilota). Lo stesso ragionamento, per coerenza, si applica al caso dei soggetti che aderiscono attraverso la procedura dell'interpello sui nuovi investimenti.
L'adesione per trascinamento delle altre imprese che di fatto indirizzano la strategia fiscale del contribuente costituisce un'apertura auspicata e condivisibile.
Tax control framework (Tcf)
Il contribuente è libero nel definire la propria tax strategy, fermo restando che la stessa, come chiarito dall'Ocse, deve riflettere la propensione al rischio, ovvero il rischio assumibile in base ai propri obiettivi strategici. Deve essere assicurata la separazione dei compiti, che si articola orizzontalmente per evitare un'eccessiva concentrazione degli stessi e delle responsabilità e verticalmente per separare funzioni operative e di controllo, evitando conflitti di interesse. Le funzioni di controllo, che devono essere adeguate quanto ad autorità, risorse e competenze, debbono avere accesso diretto agli organi sociali. Questi aspetti suggeriscono due importanti riflessioni:
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il costo da affrontare per una valida struttura di Tcf può essere rilevante, il che può indurre a valutazioni di convenienza in capo a quelle aziende, soprattutto le industriali, caratterizzate da una fortissima attenzione ai costi;
- vi è un tema di governance, perché idealmente la collocazione della funzione fiscale dovrebbe essere a riporto più o meno diretto del Cda, cosa che attualmente non si verifica.
Le imprese bancarie potrebbero risultare più abituate a determinati meccanismi poiché già richiesti dal loro regolatore (circolare Bankitalia 285/13).
Istanza e documentazione
In caso di accesso da parte dell'impresa che svolge funzioni di indirizzo, l'invio della relazione annuale agli organi di gestione della stessa è ritenuto sufficiente purché contenga gli esiti e le verifiche effettuate sugli altri soggetti del gruppo aderenti al regime. La mappatura dei rischi è redatta, secondo un approccio ex ante, per processo aziendale e per attività di cui questo si compone, evidenziandone i rischi e i controlli posti a presidio. Condivisibilmente, vista la soggettività delle valutazioni, l'Agenzia ribadisce la centralità del confronto in sede di pre-filing in base alle peculiarità del singolo contribuente.
Garanzie e sanzioni
Fra gli importanti benefici del regime vi sono:
- l'esclusione dall'obbligo di prestare garanzia per i rimborsi di imposte dirette e indirette, che s'innesta con l'ingresso nel regime e si esaurisce con l'uscita;
- l'applicazione del ravvedimento operoso alla sanzione base che è la minima ridotta alla metà.
Fuoriuscita dal regime
L'esclusione, che avviene con provvedimento motivato (e cancellazione dall'elenco del sito), dipende da:
- perdita dei requisiti, ovvero volume d'affari o ricavi per 3 esercizi consecutivi significativamente inferiori ai limiti dimensionali, escluse le operazioni infragruppo;
- inosservanza degli impegni, in presenza di un rischio fiscale rilevante non individuato nel Tcf o non comunicato tale da comprometterne l'attendibilità.
Competenza e responsabilità
È stabilita in capo all'Agenzia in relazione ai tributi amministrati dalla medesima, prevedendo che l'impresa sia seguita da un funzionario di riferimento, tenuto a un preciso obbligo di riservatezza, allo scopo di sviluppare una maggiore comprensione del contribuente. In sintesi, dunque, i chiarimenti dell'Agenzia vanno salutati con favore in quanto finalizzati a far decollare un istituto volto a cambiare l'approccio al rapporto fisco-contribuente. Questa prima fase della cooperative compliance rappresenterà un importante banco di prova, considerato che il regime verrà poi ampliato anche ai contribuenti con ricavi o volume d'affari superiore a 100 milioni o appartenenti a gruppi di imprese in base a un decreto del Mef.
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