23 Ottobre 2017
Con il modello «tardivo» più tempo ai documenti
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
I tempi supplementari della dichiarazione tardiva possono essere sfruttati anche per predisporre la documentazione sul transfer pricing. Con la scadenza della presentazione del modello Redditi SC 2017, le società interessate all'adesione al regime degli oneri documentali in materia di transfer pricing sono tenute a manifestare la propria scelta barrando la casella del rigo RS 106 colonna 4 del modello SC 2017. Solo con questa barratura, infatti, è concessa la disapplicazione delle sanzioni previste per la dichiarazione infedele, in caso di verifica sui prezzi di trasferimento, se risulta che questi sono stati determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Questa penalty protection è tuttavia legata alla corretta predisposizione della documentazione indicata nel provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, che si compone di:
un master file, per le informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
un country file, per le informazioni specifiche riferite alle operazioni infragruppo che la società o la stabile organizzazione intendono documentare.
Predisporre questa documentazione è oneroso e potrebbe quindi accadere che alla scadenza del 31 ottobre questa non sia stata completata. Appurato che l'invio della dichiarazione, con la barratura nel rigo RS 106, in assenza della documentazione, causa l'inasprimento delle sanzioni (circolare 58/E/2010), è necessario valutare che cosa fare se non si riesce a comunicare tempestivamente il possesso della documentazione nel modello SC 2017. Sicuramente, può essere inviata tardivamente la dichiarazione nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria, entro il 29 gennaio 2018, completando nel frattempo le operazioni necessarie a barrare la casella. In questo caso, il ritardato invio è sanato con il versamento della sanzione di 25 euro, pari a 1/10 della sanzione minima di 250 euro. La dichiarazione tardiva è, infatti, equiparata a tutti gli effetti alla dichiarazione dei redditi presentata nei termini.
Appare, invece, ancora oggi dubbia e di fatto sconsigliabile la regolarizzazione dell'omessa barratura tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. In passato, con riguardo all'esercizio delle opzioni in dichiarazione, sia l'agenzia delle Entrate (risoluzione 82/E/09) sia la giurisprudenza (Cassazione, sentenza 25056/06) hanno negato questa possibilità. La Cassazione ha, infatti, osservato che «l'errore emendabile deve sempre riguardare il contenuto proprio della dichiarazione di scienza, non la manifestazione di volontà implicita nell'esercizio di un'opzione offerta dal legislatore». Non favorevole inoltre appare anche il passaggio della circolare 32/E/2010 in tema di Cfc con riferimento alle dichiarazioni tardive e integrative.
A conclusioni differenti, invece, sembra arrivare la circolare 8/E/2010 in tema di opzione per il riallineamento dei valori ex Dl 185/2008, dove ha precisato che «il mancato esercizio dell'opzione ai fini del riallineamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non sia di ostacolo alla possibilità di manifestare tale scelta in sede di dichiarazione integrativa». Nella stessa direzione sembra andare anche l'istituto della remissione in bonis ex articolo 2, comma 1 del Dl 16/2012, sebbene l'Agenzia nella circolare 38/E/2012 non abbia menzionato il regime della penalty protection.
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