02 Settembre 2019
Sullo scambio di partecipazioni il nodo-controllo
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Individuata nella holding la soluzione da utilizzare per favorire il passaggio generazionale del gruppo familiare, è necessario focalizzarsi sulle modalità migliori per crearla.
Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177 del Tuir è senz'altro uno degli strumenti più validi per la costituzione della holding di famiglia.
La possibilità di creare la holding attraverso il conferimento in una società ad hoc delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche nell'impresa operativa, oltre a essere ormai pacificamente ammessa dalla prassi dell'Agenzia (circolare 33/E del 17 giugno 2010; risoluzione 40/E del 17 maggio 2018), è anche fortemente incentivata dal legislatore che ne ha ampliato l'utilizzo mediante l'introduzione ad opera del decreto crescita nell'articolo 177 del Tuir del comma 2-bis.
Il nuovo comma si affianca al già esistente comma 2 che rende, di fatto, l'operazione fiscalmente neutrale (realizzo controllato) al ricorrere di determinati presupposti : acquisizione da parte della holding del controllo della società scambiata e iscrizione nella propria contabilità della partecipazione ricevuta al medesimo costo fiscale già riconosciuto in capo a ciascun socio conferente.
Il comma 2-bis amplia le possibilità a disposizione del contribuente superando lo stringente vincolo del controllo previsto dal comma 2. In base al nuovo comma, infatti, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, il regime del realizzo controllato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione interamente partecipate dal conferente.
Con riferimento a quest'ultima condizione in base all'interpretazione letterale della norma, che utilizza la parola «conferente», l'agevolazione rimarrebbe confinata alle sole ipotesi di conferimento di partecipazioni in holding a socio unico, con un risultato in palese contrasto con la ratio della norma e con i precedenti chiarimenti forniti dalla prassi in relazione al comma 2 dell'articolo 177 (si veda Il Sole 24 ore del 23 luglio scorso).
Un ulteriore aspetto riguarda i conferimenti di partecipazioni detenute in società holding. In questo caso, ai fini del calcolo delle percentuali di voto e di partecipazione, vanno considerate tutte le società che prestano attività commerciale indirettamente partecipate dalla holding, avendo cura di applicare il meccanismo di demoltiplicazione della catena partecipativa. Per esempio se un contribuente persona fisica detiene il 35% della holding Alfa, che a sua volta detiene il 30% dell'operativa Beta (entrambe non quotate), il comma 2-bis non è applicabile in quanto le percentuali di partecipazione e di diritti di voto non sono sufficienti (35% x 30%=10,5%).
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