21 Maggio 2019
Riorganizzazioni, l'usufrutto non esclude la neutralità fiscale
di Alessandro Germani
Una riorganizzazione familiare che comporta due scambi di partecipazioni e una scissione totale, in presenza di persone fisiche titolari di usufrutto e nuda proprietà sulle partecipazioni può beneficiare della neutralità fiscale. Per di più, in relazione a queste operazioni non si ravvisano profili di abuso del diritto. Sono le conclusioni delle risposte 147 e 148 delle Entrate di ieri sulla stessa riorganizzazione vista da due angolature differenti.
Alfa detiene una partecipazione in Gamma del 32,06% ed è a sua volta partecipata al 50% da Tizio come nudo proprietario e Caio come usufruttuario, da Beta al 12,895% e da Delta al 37,105%. A sua volta Gamma, oltre che da Alfa, è partecipata al 30% sempre da Tizio come nudo proprietario e Caio come usufruttuario, da Beta all'8,45663% e da Delta al 29,483%. Beta è la holding di famiglia, con il papà Caio al 51%, la mamma al 24,50% e il figlio Tizio al 24,50%, che è al centro della riorganizzazione. Le operazioni pianificate sono le seguenti:
- Tizio e Caio conferiscono le partecipazioni (nuda proprietà ed usufrutto) in Alfa nella società Beta che così ne acquisisce il controllo (passando dal 12,895% al 62,895%);
- Alfa si scinde totalmente a favore delle beneficiarie Beta e Delta che aumentano la rispettiva partecipazione in Gamma;
- Tizio e Caio conferiscono le partecipazioni (nuda proprietà ed usufrutto) in Gamma nella società Beta che così ne acquisisce il controllo (dal 28,6207% post scissione al 58,6207%).
Nella successiva risposta n. 148, relativa alla stessa fattispecie, l'agenzia tratta la tematica antielusiva di queste tre citate operazioni fiscalmente neutrali, che non contrastano con l'articolo 9 comma 2 del Tuir che stabilisce la tassazione al valore normale dei conferimenti societari. Viene in particolare apprezzata la genuinità delle finalità, consistenti nella riduzione della catena partecipativa e la congruenza degli atti giuridici utilizzati. Ciò è dimostrato dal fatto che le operazioni alternative di scissione totale di Alfa con successivo conferimento di Tizio e Caio della partecipazione in Gamma nella società Beta avrebbero comunque beneficiato della neutralità in base agli articoli 173 e 177 comma 2 del Tuir.
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