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21 Maggio 2019

Riorganizzazioni, l'usufrutto non esclude la neutralità fiscale

di Alessandro Germani



Una riorganizzazione familiare che comporta due scambi di partecipazioni e una scissione totale, in presenza di persone fisiche titolari di usufrutto e nuda proprietà sulle partecipazioni può beneficiare della neutralità fiscale. Per di più, in relazione a queste operazioni non si ravvisano profili di abuso del diritto. Sono le conclusioni delle risposte 147 e 148 delle Entrate di ieri sulla stessa riorganizzazione vista da due angolature differenti.
Alfa detiene una partecipazione in Gamma del 32,06% ed è a sua volta partecipata al 50% da Tizio come nudo proprietario e Caio come usufruttuario, da Beta al 12,895% e da Delta al 37,105%. A sua volta Gamma, oltre che da Alfa, è partecipata al 30% sempre da Tizio come nudo proprietario e Caio come usufruttuario, da Beta all'8,45663% e da Delta al 29,483%. Beta è la holding di famiglia, con il papà Caio al 51%, la mamma al 24,50% e il figlio Tizio al 24,50%, che è al centro della riorganizzazione. Le operazioni pianificate sono le seguenti:

  • Tizio e Caio conferiscono le partecipazioni (nuda proprietà ed usufrutto) in Alfa nella società Beta che così ne acquisisce il controllo (passando dal 12,895% al 62,895%); 
  • Alfa si scinde totalmente a favore delle beneficiarie Beta e Delta che aumentano la rispettiva partecipazione in Gamma; 
  • Tizio e Caio conferiscono le partecipazioni (nuda proprietà ed usufrutto) in Gamma nella società Beta che così ne acquisisce il controllo (dal 28,6207% post scissione al 58,6207%). 
Un primo aspetto riguarda l'applicazione dell'articolo 177 comma 2 del Tuir che consente l'applicazione del regime del realizzo controllato, senza emersione delle plusvalenze da conferimento (articolo 9 del Tuir). L'agenzia nella risposta 147 conferma la necessità che vi sia il requisito del controllo, come acquisto o integrazione dello stesso (articolo 2359 Cc). E ciò si manifesta solo in caso di conferimento sia della nuda proprietà sia dell'usufrutto, in quanto il conferimento di questo secondo soltanto non potrebbe comportare l'attribuzione di quote societarie. Quindi, il regime dello scambio di partecipazioni si applica soltanto quando i soci conferenti ricevono quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, ma non se si tiene distinto il conferimento della nuda proprietà da quello dell'usufrutto, perché in tal caso solo il primo può beneficiare del regime dell'articolo 177 comma 2.
Nella successiva risposta n. 148, relativa alla stessa fattispecie, l'agenzia tratta la tematica antielusiva di queste tre citate operazioni fiscalmente neutrali, che non contrastano con l'articolo 9 comma 2 del Tuir che stabilisce la tassazione al valore normale dei conferimenti societari. Viene in particolare apprezzata la genuinità delle finalità, consistenti nella riduzione della catena partecipativa e la congruenza degli atti giuridici utilizzati. Ciò è dimostrato dal fatto che le operazioni alternative di scissione totale di Alfa con successivo conferimento di Tizio e Caio della partecipazione in Gamma nella società Beta avrebbero comunque beneficiato della neutralità in base agli articoli 173 e 177 comma 2 del Tuir.

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