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14 Maggio 2019

Conferimento, non è elusiva la holding che detiene una società operativa

di Alessandro Germani



Non è elusiva una complessiva operazione dei soci persone fisiche volta a costituire una holding che detiene un'operativa, conferitaria di un'azienda di produzione e che acquista le partecipazioni rivenienti da tale conferimento aziendale. Ma ciò non è altrettanto valido in caso di fusione della holding con l'operativa. È questa in sintesi la risposta a interpello 138/2019 dell'agenzia delle Entrate pubblicata ieri.
Alfa produce coloranti conducendo in affitto l'azienda di proprietà di beta e tra le due società non esiste alcun legame, né societario né familiare. I tre soci persone fisiche di Alfa costituiscono una holding ex articolo 177 comma 2 del Tuir (realizzo controllato) che detiene il 100% di Alfa. Si risolve quindi il contratto di affitto di azienda e Beta conferisce in neutralità (articolo 176 del Tuir) l'azienda stessa in Alfa, ricevendo in cambio partecipazioni pari al 20% di Alfa. Le stesse sono quindi cedute alla holding beneficiando della Pex.
L'operazione risponde a finalità finanziarie in quanto il debito per l'acquisizione aziendale verrà concentrato sulla sola holding, che si finanzia a medio lungo termine dando in pegno le azioni di Alfa, cosicché quest'ultima potrà invece accedere a linee di credito bancario necessarie alla futura gestione aziendale. Inoltre la struttura della holding si pone come risposta societaria a fronte di una compagine non uniforme. L'Agenzia ripercorre l'operazione che consta di tre fasi:

  • La costituzione di una società holding da parte degli attuali soci di Alfa, mediante conferimento a realizzo controllato senza emersione di plusvalenze imponibili (articolo 177 comma 2 del Tuir)
  • il conferimento in Alfa dell'azienda di proprietà di Beta in regime di neutralità fiscale (articolo 176 del Tuir)
  • la cessione, da parte di Beta, alla società holding (costituita dai soci di Alfa) delle partecipazioni ricevute a seguito del suddetto conferimento d'azienda in regime di (parziale) esenzione, ai sensi dell'articolo 87 del Tuir.
L'Agenzia valorizza l'assenza di legame (a parte l'affitto di azienda) fra Alfa e Beta ed evidenzia che l'assetto negoziale consente al cedente di cedere le partecipazioni (anziché l'azienda) e all'acquirente di procedere attraverso un veicolo che si indebiterà per pagare il prezzo di cessione. Viene ribadita la bontà dell'assetto considerando che l'operazione di conferimento d'azienda neutrale e la successiva cessione delle partecipazioni in regime Pex non è elusivo, essendo esplicitamente previsto dall'articolo 176 comma 3 del Tuir. Si osserva poi che ai fini del registro la cessione di azienda è assoggettata ad imposta in misura proporzionale, mentre la cessione delle partecipazioni e il conferimento d'azienda lo sono in misura fissa. Anche queste due ultime operazioni sono da considerarsi lecite.
L'Agenzia osserva che, invece, l'eventuale fusione (anche inversa) della holding con l'operativa si configura come percorso tortuoso volto ad acquisire l'azienda, consistendo nell'aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell'azienda.

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