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13 Novembre 2020

Assicurazioni, con il conferimento si trasferiscono anche il credito d'imposta e l'onere degli acconti

di Alessandro Germani



Il credito relativo all'imposta sulle assicurazioni si trasferisce nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda al conferitario, al quale spetta anche l'onere degli acconti. È questo il contenuto della risposta dell'agenzia delle Entrate, all'interpello 541/ 2020 del 12 novembre.
Nell'ambito di un gruppo assicurativo multinazionale il business italiano esercitato attraverso una struttura che prevede branch, subsidiaries (società italiane) e regime di LPS (libera prestazione di servizio) viene riorganizzato con un complesso conferimento a favore di una società italiana che prevede un negozio di diritto inglese ed uno di diritto irlandese. A seguito dell'operazione la conferente non svolgerà più attività assicurativa in Italia, che proseguirà invece attraverso la conferitaria. Di conseguenza, la domanda è volta a chiarire la possibilità per la conferitaria di includere il credito riveniente dall'imposta sulle assicurazioni nella propria denuncia annuale per il 2020 e per la conferente di non versare l'eventuale acconto dovuto per l'anno 2021, in considerazione del fatto che non svolgerà più attività in Italia.
La risposta è positiva su ambedue i fronti. L'Agenzia ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis della legge 1216/91 l'acconto relativo all'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo. Poiché i crediti tributari si trasferiscono nell'ambito del conferimento d'azienda {Cassazione, ordinanza 16492/2020), il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al conferitario con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, protocollo 14723 del 5 febbraio 2013. A quel punto il conferitario potrà scomputare quel credito dai versamenti dell'imposta sui premi. Alla luce di questa disamina, quindi, il credito relativo all'imposta sui premi assicurativi derivante dalla denuncia annuale della conferente per l'anno 2019 viene trasferito alla conferitaria che potrà includerlo nella propria denuncia annuale per il 2020 e utilizzarlo, se non già speso dalla conferente in base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9. Per ciò che concerne l'acconto dovuto per il 2021, da versarsi entro il 16 novembre 2020, lo stesso non sarà più dovuto dalla conferente se l'operazione sarà effettuata in modo tale che non vi sia sua attività per il 2021 e dunque riscossione di premi assicurativi. Ciò in quanto l'acconto risulta dovuto se sussiste un business assicurativo con riferimento all'anno d'imposta per il quale il versamento dell'acconto viene effettuato. Tale acconto dovrà essere versato quindi dalla società conferitaria che, per effetto dell'operazione straordinaria, acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni, dando comunicazione all'agenzia delle Entrate secondo il provvedimento prima citato.