17 Novembre 2020
Holding estera, il gruppo Iva può avere estensione parziale
di Alessandro Germani
Per i gruppi esteri presenti in Italia con ramificazioni differenti, facenti capo a distinte subholding, l'adesione al gruppo Iva può avvenire in maniera parziale, confinata al singolo sottogruppo di volta in volta individuato, ma non si estende all'intero gruppo facente capo a una holding che si configura a un livello successivo al primo nell'ambito della catena di controllo.
È quanto si desume dalla risposta n539 dell'11 novembre 2020 che conferma una posizione già espressa nella circolare 18/E/20. Vediamone le implicazioni in tema di tax planning Iva.Nell'istanza Alfa spa è la capogruppo di un gruppo Iva, che ha al suo interno una divisione It. A seguito di una complessa riorganizzazione la fornitura dei servizi It per le banche estere verrà accentrata in una società croata Beta che opera attraverso delle branch, fra cui una italiana. Beta è controllata da una società lussemburghese, a sua volta controllata da Alfa spa.
La branch italiana risulterà conferitaria di un ramo d'azienda e, di conseguenza, presterà servizi It alle sole banche estere e non più alle società del gruppo Iva.
Gli istanti vogliono dimostrare che, essendo la branch italiana appartenente a Beta (società non residente) a sua volta controllata da un altro soggetto non residente (Lux), ciò preclude a Beta di integrare il vincolo finanziario per aderire al gruppo Iva. Tale vincolo sussiste fra soggetti passivi stabiliti in Italia quando, in base all'articolo 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
- tra questi soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- gli stessi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
- verticale quando si ha una controllante italiana e delle controllate parimenti italiane;
- orizzontale nel caso di società italiane controllate da una controllante italiana o estera (controllo a raggera) residente in un paese white list.
Lo stesso concetto vale per la stabile organizzazione rispetto alla casa madre estera, di cui la prima costituisce una promanazione (caso di un soggetto estero con una branch italiana e quattro controllate, tutte incluse nel Gruppo Iva).
In relazione al caso di specie, per l'agenzia Beta, in qualità di soggetto controllato non residente, non può rientrare nel gruppo Iva di Alfa perché non possono essere verificati i requisiti dell'articolo 2359 del Codice civile.
Infatti la stessa circolare 19/E/18 esclude la partecipazione come soggetti controllati di quelle entità per le quali non sia possibile verificare il requisito del controllo in relazione all'esercizio del diritto di voto. Quindi anche la stabile organizzazione di un soggetto non residente non può entrare a far parte di un gruppo Iva come società controllata, non essendo possibile accertare in capo alla stessa i requisiti di cui all'articolo 2359 comma 1.
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