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02 Febbraio 2021

Abuso del diritto per l'operazione complessa con la cessionefinale di quote al trust

di Alessandro Germani


Con la risposta a interpello 78/2021 l'agenzia delle Entrate boccia una complessa operazione composta da una scissione, dauna rinuncia a un credito e da una cessione di partecipazione in quanto abusiva. 
Due coniugi hanno costituito un trust, con beneficiari i figli, che detiene una partecipazione in Beta e dei crediti verso Beta eGamma. Beta detiene a sua volta l'89,99% di Teta, che dispone di un immobile in locazione finanziaria locato a Gamma. C'è unpotenziale acquirente di Teta e l'operazione potrebbe consistere in una mera cessione di Teta da parte di Beta, che sarebbeplusvalente (non ricorrendo la participation exemption).
Gli istanti propongono una complessa alternativa:

  • una scissione parziale proporzionale negativa di Beta con cui la beneficiaria (Teta Tre) riceve parte del debito di Beta versoil Trust oltre che l'89,99% di Teta;
  • una rinuncia parziale del credito da parte del Trust in favore della beneficiaria della scissione volta a patrimonializzare lastessa (a fronte del netto negativo della scissione); per il trust si verifica un incremento del costo della partecipazione in TetaTre, senza che ciò determini una sopravvenienza attiva per la società;
  • l'acquisto da parte di Teta Tre delle quote di minoranza di Teta;
  • la cessione del 100% delle quote in Teta Tre da parte del Trust al cessionario potenziale.
Nella risposta l'Agenzia ricorda che la scissione è neutrale e non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regimeordinario d'impresa, mantenendo i plusvalori provvisoriamente latenti. In generale un'azienda può circolare sia in via direttasia indiretta, ma la scissione può essere elusiva se sottende a una serie di operazioni volte a spostare la tassazione dai beni diprimo grado a quelli di secondo grado (partecipazioni) che godono di un regime impositivo più mite (risoluzione 97/E/17).
L'Agenzia osserva che una cessione diretta avrebbe comportato una maggiore tassazione, posto che per diretta ammissionedell'istante non si applica la Pex. Di contro la rinuncia al credito fa aumentare il costo della partecipazione in Teta Tre da partedel Trust e riduce quindi il potenziale capital gain. Ed è qui il vantaggio fiscale indebito per le Entrate, che contravviene alleregole degli articoli Tuir 86 e 87 sulle plusvalenze e dell' articolo 101 , comma 7, sulle rinunce ai crediti.
La rinuncia è finalizzata solo a ridurre il carico fiscale dell'operazione e l'articolata serie di operazioni prospettate appare privadi sostanza economica, in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali, posto che sipotrebbe raggiungere l'obiettivo attraverso una cessione diretta di Teta da parte di Beta e dei soci di minoranza.
Risulta un numero superfluo di negozi atti solo a far conseguire un vantaggio fiscale indebito al Trust. Tale vantaggio fiscaleindebito è essenziale in quanto non sono rinvenibili valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo ogestionale. L'operazione è dunque abusiva, in base all' articolo 10-bis della legge 212/2000.