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02 Febbraio 2021

Banche Ue: il 10% su interessi attivi

di Alessandro Germani



Gli interessi attivi su carte revolving a favore di una banca estera che opera senza stabile organizzazione in Italia sono tassati con l'aliquota convenzionale del 10%. Sui relativi estratti conto inviati via mail ai clienti va corrisposta l'imposta di bollo di 2 euro. Queste le conclusioni della risposta 67 di ieri.
Una banca lussemburghese intende operare senza stabile organizzazione in Italia offrendo carte di credito revolving alla clientela privata. La persona fisica ha quindi la possibilità di restituire le somme in rate mensili con applicazione dei soli interessi.
Non ci sono commissioni né necessità di aprire un conto presso la banca. Tutto gira on line, compreso l'estratto conto mensile che si riceve a mezzo e-mail.
L'istante quindi intenderebbe assoggettare i redditi di capitale relativi agli interessi attivi percepiti sui rimborsi rateali delle carte di credito alla ritenuta convenzionale, ma al netto delle perdite su crediti derivanti dall'attività di erogazione delle carte di credito. Rispetto, infatti, all'articolo 45 del Tuir che non prevede alcuna deduzione nelle regole di formazione del reddito di capitale, la sentenza della Corte di giustizia Ue C-18/15 del 13 luglio 2016 (caso Brisal), ha chiarito che non si può discriminare fra soggetti residenti e non residenti, dovendo consentire anche a questi ultimi di dedurre i costi direttamente connessi alla produzione del reddito. La banca intende non assoggettare al bollo gli estratti conto, visto che si formano in Lussemburgo e mancherebbe, quindi, il requisito della territorialità in quanto la formazione dell'atto non avviene in Italia.
La risposta dell'agenzia delle Entrate non convince fino in fondo. Correttamente per un soggetto non residente (articolo 151, comma 3 del Tuir) si applicano le varie categorie dei redditi del capo I e si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23 del Tuir. Da qui poi si rimanda ai redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir. Corretto anche il fatto che in presenza di una persona fisica (non sostituto d'imposta) non vi sia applicazione di alcuna ritenuta alla fonte. Le Entrate concordano anche sul fatto che al posto dell'aliquota Ires del 24% si possa applicare quella convenzionale più favorevole del 10%, in base alla convenzione Italia Lussemburgo, da applicarsi direttamente nel modello Redditi SC, Quadro RN, Rigo RN7 colonna 2. Però poi concludono che la ritenuta è applicata sull'ammontare lordo degli interessi di fonte italiana, sembrando glissare circa la pronuncia Brisal opportunamente citata dall'istante.
Circa la produzione dell'estratto conto online, secondo l'Agenzia la forma zione del documento si perfeziona alla ricezione dello stesso (Cassazione 773/03) e la legislazione applicabile è quella italiana. Per cui l'atto rientrerebbe nel novero dell'articolo 2, comma 1 del Dpr 642/72 per cui l'imposta di bollo è dovuta per gli atti formati nello Stato e si applica (articolo 13, comma 2, Tariffa parte prima) sugli estratti conto delle carte revolving quando la somma supera 77,47 euro.

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