09 Febbraio 2021
Rivalutazione delle partecipazioni preclusa per i redditi di capitale
di Alessandro Germani
È lecita la scissione parziale proporzionale di titoli del circolante a favore della beneficiaria Beta, mentre l'acquisto di azioni proprie della stessa dai soci di minoranza è abusivo in quanto finalizzato a sfruttare il minor peso della sostitutiva rispetto al reddito di capitale tassato al 26 per cento. È questa in sintesi il contenuto della risposta a interpello 89/2021.
L'operazione consiste nel mantenere nella scissa il ramo produttivo (a fronte di circa 15 milioni di equity) attribuendo alla beneficiaria titoli del circolante (e patrimonio netto) per 40 milioni di euro. Post scissione Beta acquisterà azioni proprie pari al dieci per cento del capitale sociale dai soci di minoranza C e D, senza annullamento delle stesse e quindi con riduzione del netto per via della riserva negativa da azioni proprie.
Il giudizio delle Entrate è a metà. Viene dato via libera alla scissione, finalizzata a ottimizzare la gestione del ramo d'azienda finanziario, anche in previsione dell'ingresso dei figli dei due soci residui mediante un passaggio generazionale. Circa la scissione, infatti, per l'Agenzia rileva che continui l'attività imprenditoriale e il mantenimento degli investimenti finanziari. Conta l'interesse delle società e non quello personalistico dei soci. Quanto alla cessione delle azioni da parte dei soci di minoranza il giudizio è invece negativo. L'Agenzia ricorda che il recesso tipico (annullamento e rimborso della partecipazione) costituisce reddito di capitale, mentre quello atipico (cessione onerosa) si configura come capital gain. La rideterminazione del valore delle partecipazioni è utilizzabile solo col recesso atipico (circolare 16/E/05) e non con quello tipico effettuato dai soci di minoranza, che si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso atipico al fine di minimizzare il carico fiscale. Il tutto pare finalizzato a far conseguire ai soci uscenti un vantaggio fiscale indebito, peraltro essenziale, non essendo rinvenibili valide le «ragioni extrafiscali non marginali», anche di ordine organizzativo o gestionale. Quindi secondo l'Agenzia l'operazione è abusiva ex articolo 10-bis della legge 212/2000 in quanto priva di finalità diverse dall'aspettativa del risparmio fiscale. La risposta delle Entrate non sorprende, sia per l'apertura sulla scissione, che appare ormai sdoganata, sia sull'impossibilità di applicare la rideterminazione del valore delle partecipazioni alle ipotesi di recesso tipico, che generano capital gain. Date queste premesse, l'operazione andava forse strutturata diversamente.
RIPRODUZIONE RISERVATA