20 Ottobre 2020
Conferimenti di minoranza detassati solo all'unanimità
di Alessandro Germani
I conferimenti di minoranza qualificata ex articolo 177, comma 2-bis, del Tuir sono ammissibili se a favore di conferitarie unipersonali. È questa la conferma del pensiero dell'Agenzia contenuta nella risposta 483.
Una holding alfa è partecipata da due rami familiari, con l'istante A e suo padre titolari rispettivamente del 48 e del 2 per cento, il socio C e il relativo padre titolari anch'essi delle medesime percentuali. La holding detiene il 100 per cento di un'operativa beta e il 26 per cento di una società agricola gamma. Alfa e beta possiedono anche ulteriori partecipazioni. I due rami intendono effettuare dei conferimenti in modo tale da raggruppare le partecipazioni attualmente detenute in Alfa in due holding di riferimento di ciascun ramo, una di nuova costituzione e l'altra esistente. La prima verrebbe partecipata dai soci B e C, la seconda dal socio istante e da sua madre. Viene richiesto se le operazioni possano beneficiare dell'agevolazione prevista dal comma 2-bis pur essendo i conferimenti effettuati a favore di società pluripersonali. Le ulteriori richieste riguardano il meccanismo demoltiplicativo da attuarsi in presenza di una holding, a seguito del quale il limite del 20 per cento dei diritti di voto o del 25 per cento del patrimonio non verrebbe integrato per alcune partecipazioni. E l'istante chiede dunque come ci si debba comportare.
Le Entrate nella risposta ribadiscono che il regime del realizzo controllato si applica, oltre ai casi di controllo di cui al comma 2, anche a quelli del comma 2-bis relativi a partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione. Il tutto però in presenza di due condizioni:
- una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore alle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate
- purché le conferitarie, di nuova costituzione o già esistenti, siano interamente partecipate dal conferente.
Ora prescindendo dal fatto che le due holding dovrebbero essere integralmente possedute dai due soci attualmente di maggioranza, il test della demoltiplicazione in presenza di una holding va effettuato su tutte le partecipazioni. E genera problemi laddove una o più di queste non superino le soglie di qualificazione previste. Ma la recente risposta 429 ha chiarito che eventuali operazioni prodromiche a soddisfare quanto richiesto dal comma 2-bis devono considerarsi perfettamente lecite.
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