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16 Gennaio 2019

Per le Casse detassabile fino al 10% degli investimenti

di Alessandro Germani



Gli investimenti a lungo termine delle casse di previdenza e dei fondi pensione sono esenti da tassazione se detenuti per almeno cinque anni in determinate asset class. Fra queste si ricomprendono, a seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2019, anche i fondi di venture capital (Fvc). Vediamone la portata.
Ricordiamo che gli enti di previdenza obbligatoria, in base all'articolo 1, comma 88, della legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) possono destinare somme, nei limiti del 5% del proprio attivo patrimoniale, nei seguenti investimenti qualificati:


a) azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See purché dotate di stabile organizzazione in Italia (investimento diretto);

b) Oicr residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See che investano prevalentemente negli strumenti finanziari precedenti (investimento indiretto);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte all'articolo 106 del Tub, da istituti di pagamento ex articolo 114 del Tub o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati Ue (cosiddetto peer to peer lending).

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 50/17, tali enti possono investire anche nei Pir, disciplinati dai commi 100-114 della legge 232/16. A questo punto s'innestano due importanti modifiche. La prima consiste nel fatto che il limite dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a cui vanno raffrontati gli investimenti qualificati (e i Pir) viene raddoppiato, passando dal 5% al 10 per cento.
La seconda riguarda l'estensione degli stessi investimenti qualificati, in quanto viene aggiunta al comma 89 la lettera b-ter, relativa a quote o azioni di fondi per il venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o aderenti al See.
Ma l'agevolazione fiscale ha fin dall'inizio riguardato, accanto alle Casse di previdenza, anche le forme di previdenza complementare di cui al Dlgs 252/05.
Di conseguenza anche per questi soggetti, disciplinati dal comma 92 della legge 232/16, viene raddoppiato il limite degli investimenti qualificati (e dei Pir), tarato sul loro attivo patrimoniale, dal 5% al 10% ed è ugualmente prevista l'estensione della classe d'investimento per ricomprendere la nuova lettera b-ter relativa ad azioni o quote di Fvc. Occorre poi considerare che il comma 95 della legge 232/16 stabilisce che la ritenuta sui dividendi e l'imposta sostituiva sugli utili da azioni in deposito accentrato presso la Monte titoli non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti in Stati Ue o See derivanti dagli investimenti qualificati fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente purché siano detenuti per 5 anni.
La misura è chiaramente finalizzata a agevolare il risparmio dei fondi pensione esteri che affluisce nelle strutture imprenditoriali nazionali. Coerentemente con la logica del comma 92, che prevede il raddoppio del limite dell'attivo patrimoniale dal 5% al 10%, lo stesso è previsto nel comma 95 per la disapplicazione della ritenuta sui dividendi di cui all'articolo 27 del Dpr 600/73 e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del Dpr 600/73. In ogni caso in relazione alla nuova lettera b-ter che introduce quale asset class per gli istituzionali le quote o azioni di Fvc occorre considerare la previsione del comma 213. La stessa stabilisce che sono Fvc gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di Pmi (raccomandazione 2003/361/Ce) non quotate residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o aderenti al See con stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  1. non hanno operato in alcun mercato;
  2. operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  3. necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 

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