Precedente Successiva

16 Gennaio 2019

Il 3,5% dei nuovi Pir va investito su quote di venture capital

di Alessandro Germani



I Pir garantiscono alle persone fisiche la completa detassazione dell'investimento detenuto per cinque anni, a patto che la sua destinazione risponda a criteri ben precisi. La legge di Bilancio 2019, intervenendo su questa, prevede anche l'investimento in fondi di venture capital (Fvc). Ai sensi del comma 211 tali novità si applicano ai piani costituti dal 1° gennaio 2019.
Il successivo comma 212 stabilisce che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o aderenti al See con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Fin qui la previsione è immutata rispetto a quella del comma 102 della legge 232/16.

Gli obblighi di investimento

Tuttavia è poi previsto che la quota del 70% debba essere investita:

  1. per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (novità);
  2. per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (aspetto invariato);
  3. per almeno il 5% in quote o azioni di Fvc residenti nel territorio dello Stato o Stati membri Ue o aderenti al See (novità).

Il focus verso le Pmi è rafforzato dal fatto che è chiarito che gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione devono essere emessi da Pmi (raccomandazione 2003/361/Ce). Tale focus è ulteriormente ribadito dalla previsione del comma 213 (che si applica anche agli investimenti qualificati degli istituzionali), in base al quale sono Fvc gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di Pmi non quotate residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o aderenti al See con stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che soddisfano almeno una di queste condizioni:

  1. non hanno operato in alcun mercato;
  2. operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  3. necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Il regolamento Ue 651/14

Le disposizioni sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Ue 651/14 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Ue. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 211 a 214. In attesa del decreto l'emissione di nuovi Pir è bloccata.
Oltre alla originaria previsione per cui almeno il 30% del 70% debba essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle quotate sul listino principale, l'ulteriore previsione per cui almeno il 5% debba essere investito in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione dovrebbe essere di impulso allo sviluppo di segmenti quali l'Aim Italia e l'ExtraMot Pro.

I fondi di venture capital

Infine, vale la pena di soffermarsi sulla previsione del comma 213, che qualifica i Fondi di venture capital oggetto di investimento dei Pir da un lato e nuova asset class per gli investimenti qualificati degli istituzionali dall'altro. La norma, infatti, fa riferimento agli investimenti in favore di Pmi, ma non cita la modalità tecnica con cui l'investimento deve avvenire (per esempio azioni o obbligazioni). Per questo motivo sembrerebbe che possano essere ricompresi anche soggetti differenti dai veri e propri Fvc, quali i fondi di private equity, private debt e direct lending purché le Pmi finanziate soddisfino i requisiti dettati dal comma 213. L'aspetto in ogni caso meriterebbe un chiarimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA