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16 Gennaio 2019

Il venture capital aiuta le Pmi fino a oltre sei anni dall'avvio

di Alessandro Germani



All'interno della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) è stato operato un importante restyling del venture capital, che si caratterizza come quell'intervento, tipicamente di capitale di rischio, che riguarda le fasi embrionali della vita aziendale e quindi, come tali, anche più rischiose. Esso si pone quale strumento atto a favorire lo sviluppo delle Pmi italiane, prevedendosi anche l'intervento diretto da parte dello Stato. È pertanto opportuno partire con la definizione di fondo di venture capital (Fcv), modificata rispetto all'impianto originario dell'articolo 31 del Dl 98/11.
Infatti il comma 219 definisce fondi di venture capital gli Oicr chiusi e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) residenti in Italia o in uno Stato Ue e See che investono almeno l'85% (prima era il 75%) del valore degli attivi in Pmi non quotate in mercati regolamentati. Ricordiamo che sono tali quelle società che in base al più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti (regolamento Ue 2017/1129):

  1. numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
  2. totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
  3. fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

La percentuale dell'85% deve essere investita in imprese che si trovano in una delle seguenti fasi:

  1. sperimentazione (seed financing);
  2. costituzione (start-up financing);
  3. avvio dell'attività (early-stage financing);
  4. sviluppo del prodotto (expansion o scale-up financing).
  5. il residuo 15%

Ulteriore novità consiste nel fatto che il 15% dovrà essere investito in Pmi disciplinate in base all'articolo 1, comma 1 lettera w-quater 1) del Dlgs 58/98, ovvero emittenti azioni quotate che non devono aver registrato un fatturato superiore a 300 milioni di euro né una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni nell'ultimo triennio. Le società destinatarie dei fondi per il venture capital devono esercitare attività d'impresa da meno di sette anni, rispetto al precedente requisito di non più di 36 mesi.
La legge di Bilancio non tocca gli altri aspetti della disciplina dei Fvc quali, ad esempio, il regime fiscale dei soggetti percettori. Infatti, in base al comma 4 dell'articolo 31 citato i redditi di capitale (articolo 44 comma 1 lettera g del Tuir) derivanti dalla partecipazione ai Fvc non sono soggetti ad imposizione.
Precisata quindi la nuova definizione, occorre considerare che nella rivisitazione del venture capital è stato previsto anche un intervento diretto da parte dello Stato. A tal riguardo, infatti, il comma 206 stabilisce che, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato tramite il ministero dello Sviluppo economico può sottoscrivere:

  1. quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital;
  2. quote o azioni di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital (fondi di fondi).

Ciò potrà avvenire anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento (comma 207).
Le modalità d'investimento
Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con l'Economia sono definite le modalità d'investimento dello Stato purché ciò garantisca la parità di trattamento a investitori pubblici e privati e non costituisca quindi aiuto di Stato, non alterando la concorrenza a vantaggio di specifici operatori.
A tale fine viene istituito il fondo di sostegno al venture capital, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Infine, il comma 216 stabilisce che, con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dall'Economia sono utilizzate, in misura non inferiore al 15%, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in fondi per il venture capital.

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