16 Gennaio 2019
Start up innovative, premio all'investimento
di Alessandro Germani
Accanto al venture capital, sempre nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della variabile fiscale che può favorire questi processi, la legge 145/2018 è intervenuta su due ambiti, introducendo la definizione normativa di business angel e prevedendo un incremento alla detassazione delle start up innovative.
In riferimento al primo aspetto il comma 217 introduce una nuova definizione nell'ambito del Testo unico della finanza (Tuf). In particolare, nell'articolo 1, comma 1 del Dlgs 58/98 viene inserita la lettera m-undecies.1 relativa alla definizione di business angel.
In finanza si definisce tale quella persona fisica che, appassionandosi a una startup, la finanzia e agevola il suo sviluppo apportando, oltre al capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti.
Una peculiarità del business angel, che lo contraddistingue dai fondi di investimento, è il fatto che costui investe risorse proprie e spesso la sua motivazione non è esclusivamente finanziaria. A tal riguardo la definizione che viene inserita nel Tuf è quella di investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40mila euro nell'ultimo triennio.
Il quadro risulta poi completato dalle modifiche introdotte dal comma 218 in relazione al 2019 e alla detassazione che si ottiene dall'investimento nelle start up innovative.
Infatti le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del Dl 179/12 sono incrementate dal 30 al 40 per cento.
Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, le aliquote sono incrementate, per il 2019, dal 30 al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
Più in particolare il comma 1 dell'articolo 29 del Dl 179/12 prevede una detrazione d'imposta per le persone fisiche, nel caso in cui il contribuente investa direttamente nel capitale sociale di una o più start up innovativa, oppure indirettamente per il tramite di Oicr che investano in queste entità, che per il 2019 è innalzata dal 30 al 40 per cento.
Similmente, poi, il comma 4 dello stesso articolo prevede per i soggetti Ires, diversi dalle start up innovative, che una determinata percentuale della somma investita direttamente o indirettamente in start up innovative non concorra alla formazione del reddito; per il 2019 tale percentuale è innalzata dal 30 al 40 per cento.
Infine per le start up a vocazione sociale (articolo 25, comma 4) e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione per i soggetti Irpef e la deduzione per quelli Ires sono ugualmente incrementate dal 30 al 40 per cento.
Sempre per il 2019, nel caso in cui un soggetto Ires (che non sia start-up innovativa) acquisisca l'intero capitale sociale di una start-up e lo mantenga per almeno tre anni, beneficerà di una detassazione pari al 50% della somma investita.
Ricordiamo che, in ogni caso, per le persone fisiche l'investimento massimo detraibile è pari a un milione di euro mentre per le persone giuridiche l'investimento massimo deducibile è pari a 1,8 milioni di euro.
Le disposizioni per il 2019 introdotte con la legge di bilancio sono in ogni caso efficaci, secondo il comma 220, previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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