28 Maggio 2020
L'indennizzo a fondo perduto in soccorso di imprese e autonomi
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Per sostenere le imprese e i lavoratori autonomi maggiormente colpiti dal Covid-19, l'articolo 25 del decreto rilancio prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto escluso da tassazione ai fini Ires e Irap destinato a ristorare, quantomeno parzialmente, il calo di ricavi e di reddito conseguenti allo stop delle attività imposto per contenere il diffondersi dell'epidemia.
Il contributo è destinato alle imprese, comprese quelle agricole, e ai lavoratori autonomi con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019 che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo e che abbiano registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari almeno ad un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che, invece, hanno avviato la propria attività nel 2019 il contributo spetta a prescindere dal requisito del calo di fatturato.
Coloro che rientrano in tali parametri, devono inoltre verificare il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma e, in particolare, di non aver diritto alle indennità previste dal decreto legge 18 del 2020 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (articolo 27) e per i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). Vanno altresì esclusi i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie.
L'ammontare del contributo, che spetta una sola volta, è invece calcolato in base ad una percentuale della differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il corrispondente valore del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% in presenza di ricavi fino a 400mila euro nel 2019;
b) 15% in caso di ricavi compresi tra 400.001 euro e 1 milione nel 2019;
c) 10% per chi ha registrato ricavi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel 2019.
A prescindere dalle percentuali sopra indicate, è prevista una soglia minima del contributo pari a mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per ottenere il contributo andrà presentata un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate (anche mediante un intermediario abilitato) in cui andrà attestata la sussistenza dei requisiti e dovrà essere certificata la regolarità antimafia. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, che verrà definita con un provvedimento dell'Agenzia. Una volta eseguiti i controlli preliminari sull'istanza, il contributo a fondo perduto verrà erogato dal fisco mediante accreditamento diretto su conto corrente bancario o postale.
Nonostante i tempi per l'erogazione degli importi spettanti non risultino immediati, in attesa del provvedimento dell'amministrazione finanziaria le imprese ed i professionisti possono iniziare ad effettuare i seguenti controlli preliminari:
1) verifica del requisito dei ricavi nell'anno 2019;
2) accertamento dell'inesistenza di clausole di esclusione;
3) verifica dell'ammontare dei ricavi registrati nel mese di aprile 2019 e confronto con il mese di aprile 2020 tenendo conto che la data delle operazioni da prendere a riferimento dovrebbe essere quella di effettuazione delle medesime ossia: la data della fattura per le fatture immediate, la data del corrispettivo giornaliero e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura per le fatture differite (circolare n. 9/2020, paragrafo 2.2.5).
4) simulazione del contributo spettante.
Ipotizzando, ad esempio, il caso di un'impresa con ricavi 2019 di 1,5 milioni di euro che abbia registrato ad aprile 2019 un fatturato di 120mila euro e di 10mila euro ad aprile 2020, il contributo sarà pari a 11mila euro (10% della differenza tra 120mila di aprile 2019 e 10mila di aprile 2020).
Tali verifiche risultano quanto mai opportune anche in considerazione delle pesanti conseguenze che potrebbero comportare eventuali errori in fase di applicazione dell'incentivo. Infatti, qualora in occasione dei controlli operati da parte dell'Agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto dovesse risultare in tutto in parte non spettante, lo stesso verrà recuperato con applicazione degli interessi e delle sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/97, senza possibilità di definizione agevolata. Nei casi più gravi o di false dichiarazioni è inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni in base all'articolo 316-ter del codice penale.
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