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25 Settembre 2019

Niente Pex a chi si limita al godimento di beni

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo


 

Sul fronte delle operazioni straordinarie la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sulla corretta applicazione della disciplina della participation exemption (articolo 87 del Tuir) in base alla quale è prevista l'esenzione del 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni da parte di soggetti Ires.
Nello specifico, con la sentenza 12138/2019 riguardante la cessione di una società proprietaria di un centro commerciale concesso in locazione a terzi, la Corte è tornata a chiarire che, per poter beneficiare del regime Pex, la società partecipata non deve svolgere attività di mero godimento di beni.
A tal fine, inoltre, deve sussistere all'interno della società locatrice una struttura organizzativa e operativa propria, funzionale alla prestazione di servizi o al coordinamento di quelli affidati all'esterno, concetto già fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito secondo la quale, perché possa parlarsi di «gestione attiva», è necessario che in capo alla società locatrice del complesso immobiliare sussista una struttura organizzativa e operativa propria, funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o almeno al coordinamento di quelli esternalizzati (Ctr Lazio, sezione III, sentenza 2648/2018).
Affrontando l'incrocio tra regime Pex e conferimento d'azienda articolo 176 del Tuir, i giudici hanno altresì specificato che, in caso di conferimento d'azienda, la partecipazione nella conferitaria integra il requisito della commercialità rilevante ai fini Pex sotto la condizione che alla conferitaria venga attribuito il ramo commerciale di una società la cui attività sia prevalentemente commerciale, che l'attività venga ininterrottamente svolta dalla conferitaria fino al momento in cui viene effettuata la cessione della partecipazione e che venga rispettato il requisito temporale del "triennio" stabilito nell'articolo 87, comma 2, del Tuir.
Sempre in ipotesi di conferimento, con l'ordinanza 954/2019 la Cassazione ha altresì chiarito l' applicazione del regime dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir. In base a tale norma, in caso di conferimento d'azienda, fusione o scissione, in deroga al principio di neutralità fiscale, la società conferitaria, incorporante o beneficiaria può ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio stato patrimoniale mediante assolvimento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a dieci milioni e del 16% sulla parte che eccede i dieci milioni. L'opzione può essere esercitata, in alternativa, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere, o, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.
Ai fini Ires, i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva vengono riconosciuti nel periodo d'imposta di esercizio dell'opzione. Nello specifico i giudici hanno affermato che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile per la determinazione dell'imposta sostitutiva, le operazioni straordinarie realizzate mediante fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, sia prima che dopo il 31 dicembre 2007, vanno considerate complessivamente, anche nelle ipotesi in cui si intenda procedere al loro riallineamento in più periodi. Ciò al fine di evitare pratiche elusive mediante l'esercizio frazionato dell'opzione.

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