30 Ottobre 2019
L'usufrutto non va disgiunto dal controllo
di Alessandro Germani
Nei passaggi generazionali è frequente l'utilizzo disgiunto dell'usufrutto e della nuda proprietà. Spesso, infatti, l'imprenditore si riserva l'usufrutto in modo tale da poter continuare a gestire l'azienda, avendo tuttavia previsto il passaggio che avverrà con la sua morte a seguito della riunificazione dell'usufrutto e della nuda proprietà in capo agli eredi. Peraltro le imposte sulle successioni e donazioni risultano inferiori in questi casi, applicandosi alcuni coefficienti atti a ridurre la base imponibile.
Di recente l'agenzia delle Entrate si è pronunciata in relazione a fattispecie in cui figuravano l'usufrutto e la nuda proprietà.
Le risposte 147 e 148
Una riorganizzazione familiare che comporta due scambi di partecipazioni ex articolo 177, comma 2 del Tuir e una scissione totale in presenza di persone fisiche titolari di usufrutto e nuda proprietà sulle partecipazioni può beneficiare della neutralità fiscale. Per di più in relazione a queste operazioni non si ravvisano profili di abuso del diritto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 maggio 2019).
Un primo aspetto riguarda l'applicazione dell'articolo 177, comma 2 che consente il regime del realizzo controllato, senza emersione delle plusvalenze da conferimento ex articolo 9 del Tuir. L'Agenzia nella risposta n. 147 conferma il presupposto oggettivo rappresentato dal requisito del controllo, inteso come acquisto o integrazione ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. E ciò si manifesta solo in caso di conferimento tanto della nuda proprietà quanto dell'usufrutto, giacché il conferimento del solo usufrutto non potrebbe comportare l'attribuzione di quote societarie. Quindi il regime dello scambio di partecipazioni si applica soltanto quando i soci conferenti ricevono quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, ma non se si tiene distinto il conferimento della nuda proprietà da quello dell'usufrutto, perché in tal caso solo il primo può beneficiare del regime dell'articolo 177, comma 2.
Nella successiva risposta n. 148, relativa alla stessa fattispecie, l'Agenzia tratta la tematica antielusiva delle operazioni straordinarie poste in essere. Le stesse consistono in due scambi di partecipazioni mediante conferimento e in una scissione societaria, operazioni che di per sé sono fiscalmente neutrali e non contrastano con l'articolo 9, comma 2 del Tuir che prevede la tassazione al valore normale dei conferimenti societari. Viene in particolare apprezzata la genuinità delle finalità, consistenti nella riduzione della catena partecipativa e la congruenza degli atti giuridici utilizzati. Ciò è dimostrato dal fatto che le operazioni alternative di scissione totale di Alfa con successivo conferimento di Tizio e Caio della partecipazione in Gamma nella società Beta avrebbero comunque beneficiato della neutralità ex articoli 173 e 177 comma 2 del Tuir.
La risposta n. 384
Con la recente risposta n. 384 del 17 settembre 2019 l'Agenzia si è occupata del caso relativo al trasferimento di un patrimonio mobiliare di un non residente a favore delle figlie quanto alla nuda proprietà e della seconda moglie quanto all'usufrutto. La fattispecie è quella del cosiddetto usufrutto rotativo con cui, di fatto, si aprono dei conti intestati alle figlie e un sottoconto intestato al coniuge, con un meccanismo che consente automaticamente il reinvestimento in valori mobiliari con applicazione dell'usufrutto. Nella risposta viene precisato, a differenza di quanto sostenuto dall'istante, che al nudo proprietario devono essere attribuiti i redditi di natura finanziaria - in particolare i capital gain - derivanti dalla vendita dei valori mobiliari su cui si applica l'usufrutto rotativo, tenendo conto dell'effetto prodotto dall'applicazione dei coefficienti relativi ai diritti reali sanciti dagli articoli 46 e 48 del Testo unico del Registro (circolari 165/E/98 e 16/85).
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