30 Ottobre 2019
Aziende e partecipazioni agevolabili con la neutralità
di Alessandro Germani
Nell'ambito del passaggio generazionale, l'operazione di conferimento assume un ruolo primario in quanto consente di costituire una holding di famiglia. Così la società operativa continuerà a funzionare, mentre il momento decisionale verrà concentrato in capo alla holding, riducendo la conflittualità che può sorgere fra i diversi soci che compongono la famiglia.
Aspetti civilistici
La disciplina del Codice civile può riguardare sia beni in natura sia crediti, essendo la stessa applicabile tanto alle aziende (o rami di esse) quanto alle partecipazioni e prevedendo l'obbligatorietà di una perizia di stima.
Ma se la conferitaria è una società per azioni la disciplina è contenuta nell'articolo 2343 e l'esperto va designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società (conferitaria), mentre se si tratta di una società a responsabilità limitata (articolo 2465) la relazione giurata va predisposta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro, quindi con una procedura alquanto più snella. Ciò è avvalorato dal fatto che il controllo nei 180 giorni da parte degli amministratori sussiste per i conferimenti in Spa ma non per quelli in Srl. In ogni caso la finalità del legislatore civilistico è sempre quella di tutelare l'integrità del capitale sociale contro fenomeni volti all'annacquamento dello stesso qualora l'oggetto del conferimento presenti un valore inferiore rispetto al capitale sociale sottoscritto. L'ottica è dunque quella di tutelare i terzi.
Gli asset
Oggetto del conferimento può essere l'intera azienda oppure il solo ramo di azienda produttivo. Nel primo caso l'operativa si trasforma in una holding pura, avendo scorporato la realtà produttiva in una società di nuova costituzione. Quando invece si scorpora un solo ramo produttivo, allora la conferente diverrà una holding mista (per i profili fiscali delle holding si veda la pagina 11). In altri casi, invece, il conferimento d'azienda è la via più semplice per passare dalla ditta individuale dell'imprenditore ad una forma societaria che veda anche il coinvolgimento degli altri membri della famiglia.
Nel caso in cui il conferimento riguardi le partecipazioni, i soci persone fisiche provvederanno a conferire le stesse in una holding di nuova costituzione che a sua volta deterrà il controllo della società operativa.
Il fisco
La regola generale del conferimento, sia nel caso di aziende o rami di azienda sia in quello delle partecipazioni, è legata al cosiddetto valore normale stabilito dall'articolo 9 del Tuir. Che con le opportune semplificazioni può considerarsi coincidente col valore di mercato, essendo definito come «il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi». Si tratta, in ogni caso, della modalità meno frequente, che entra in gioco solo quando non ci si trovi in una delle ipotesi seguenti. Queste riguardano alcune discipline speciali relative ai conferimenti "riorganizzativi", che trovano spazio proprio quando vi è un'esigenza di passaggio generazionale.
Quando infatti oggetto sono le aziende o i rami d'azienda, i conferimenti avvengono in neutralità fiscale in base all'articolo 176 del Tuir. Ciò significa che la conferente e la conferitaria possono contabilmente recepire i (maggiori) valori che emergono in sede di perizia, ma fiscalmente invece per il conferente la partecipazione ricevuta dovrà corrispondere al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, mentre il conferitario subentra nella posizione (fiscale) del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita. I valori civilistici e fiscali sono così destinati a divergere, dando luogo a un doppio binario di cui viene dato conto nel quadro RV della dichiarazione dei redditi. Esiste tuttavia sempre la possibilità per il conferitario di ottenere il riconoscimento del maggior valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali dell'azienda oggetto di conferimento, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva prevista dal comma 2-ter dell'articolo 176 del Tuir.
Passando invece al conferimento di partecipazioni, quando esso riguarda partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 175 del Tuir vige un regime cosiddetto di realizzo controllato, perché le parti del conferimento hanno la possibilità di "controllare", mediante le scelte che operano sul piano contabile, l'entità del presupposto imponibile che l'operazione determina in capo al conferente. In questo modo laddove il conferimento sia effettuato in continuità di valori contabili (qualora il costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente coincida con il suo valore di iscrizione contabile), si determina la neutralità fiscale dell'operazione.
Vi è infine lo strumento dello scambio di partecipazioni mediante conferimento a realizzo controllato ai sensi del comma 2 dell'articolo 177 del Tuir. In tali casi, nel presupposto che si acquisti o si integri il requisito del controllo, si determina un regime di neutralità fiscale. Lo scambio di partecipazioni di recente è stato ampliato con la disciplina del comma 2-bis nel caso di partecipazioni di collegamento (si vedano gli articoli di pagina 9).
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