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14 Gennaio 2021

Credito d'imposta per piani costituiti dal 1° gennaio e operazioni entro il 31 dicembre 2021

di Alessandro Germani



I commi 219-226 della legge di Bilancio 2021, inseriti nel corso dell'esame della manovra alla Camera, prevedono un meccanismo di credito d'imposta che si applica soltanto ai Pir alternativi e non anche a quelli tradizionali.
I Pir sono un contenitore di strumenti finanziari che beneficia di una defiscalizzazione, perché a fronte della detenzione quinquennale si ottiene la detassazione sia dei redditi di capitale (dividendi) sia dei redditi diversi (capital gain) rivenienti dall'investimento. A ciò si aggiunge l'esenzione dall'imposta di successione.
I Pir tradizionali o 1.0 sono stati introdotti dalla legge 232/16 e prevedono dei limiti di investimento pari a 30mila euro annui e 150mila euro complessivi, rivolgendosi ad una platea di potenziali investitori molto ampia, come i dati della raccolta effettuata nel 2017 e nel 2018 hanno testimoniato. I Pir alternativi, detti anche Pir 2.0 o Pir Pmi, sono stati invece introdotti dall'articolo 13-bis del Dl 124/19. Essi prevedono un investimento, per almeno i 2/3 dell'anno solare, di almeno il 70% del valore totale, direttamente o indirettamente, in:

  • strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati Ue o aderenti al See con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • prestiti erogati alle predette imprese;
  • crediti delle stesse imprese.
Si tratta di un investimento in Pmi non quotate o comunque quotate all'Aim (Alternative investment market), per il quale i limiti sono decisamente più elevati, essendo stati fissati in euro 300mila annuali e 1,5 milioni di euro complessivi. Dunque anche il target di clientela potenziale a cui si rivolgono è costituito dalla fascia più elevata dei risparmiatori, tipica del segmento wealth bancario.
Chiarito ciò, per i titolari di Pir alternativi è previsto un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, in relazione agli strumenti finanziari a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni (holding period) e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli stessi strumenti finanziari. Il comma 109 della legge 232/16 stabilisce la regola generale per cui le minusvalenze del piano sono deducibili dalle plusvalenze del medesimo. Esse possono essere utilizzate a partire dallo stesso periodo d'imposta e non oltre il quarto (circolare 3/E/18 paragrafo 13.2).
La misura del credito d'imposta è alternativa dunque rispetto alla regola dell'utilizzo delle minusvalenze. E prevede che tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, sia utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di legge per l'utilizzo e la compensabilità (comma 222). In caso poi di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato (comma 223). Ai sensi del comma 224, le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del Tuir ai fini delle plusvalenze e degli articoli 6 e 7 del Dlgs 461/97, ovvero rispettivamente dei regimi del risparmio amministrato e gestito.
Il comma 225 chiarisce che il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Pertanto questa ultima disposizione prevede espressamente che il beneficio del credito d'imposta a fronte delle minusvalenze del piano si possa applicare solo per i piani di Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 e per gli investimenti effettuati nel 2021. Risulta chiaro che la misura agevolativa non riguarda anche i Pir tradizionali, che hanno una diffusione ben maggiore in quanto pensati per il pubblico risparmio.

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