17 Novembre 2022
Ammortamenti contabilizzati in base all'effettivo utilizzo dei beni
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
La redazione dei bilanci dell'esercizio 2022 può richiedere particolare attenzione a causa delle criticità causate dalla situazione economica. Per riuscire a redigere i conti annuali in tempi ragionevoli, nel rispetto del Codice civile, le imprese dovrebbero iniziare già verso fine anno a individuare i potenziali punti critici da affrontare. Vediamo qui alcuni esempi che sono riferiti a situazioni di interesse generale.
Ammortamenti
Nel 2022 resta possibile sospendere gli ammortamenti, come previsto dall'articolo 5-bis del decreto Sostegni-ter. Possibilità più teorica che pratica: non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale. Potrebbe (forse) interessare poche imprese, come alcune colpite dagli effetti della guerra ucraina.
Le imprese che hanno sospeso gli ammortamenti negli esercizi 2020 e 2021 devono tenere conto dell'effetto sui bilanci successivi. In questi casi, l'ammortamento slitta di un anno (due se la sospensione è applicata anche nel 2020) se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene. In caso contrario, le quote di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua; può accadere, per esempio, quando essa è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.
Restano le regole generali, in base a cui è possibile (in alcuni casi obbligatorio) rivedere la stima degli ammortamenti, motivando nella nota integrativa la modifica di criteri e coefficienti applicati (articolo 2426, n. 2, Codice civile).
Il principio contabile Oic 16 elenca i fattori che incidono sulla previsione della durata economica (non fisica) di utilizzo delle immobilizzazioni. Tra questi, meritano qui attenzione il grado di utilizzo e le politiche di manutenzione che possono essere alla base della revisione della stima di vita utile e, pertanto, degli ammortamenti. Ad esempio, alcune imprese utilizzano da anni impianti e macchinari completamente ammortizzati: estremizzando, significa che gli ammortamenti contabilizzati nei bilanci precedenti erano probabilmente eccessivi.
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino vanno valutate al costo di acquisto o di produzione e, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, n. 9, Codice civile). Occorre stare attenti alla determinazione del costo di acquisto, al quale tra l'altro concorrono in diminuzione eventuali premi di fine anno: in caso contrario non sarebbe rispettato il costo sostenuto.
La valutazione delle rimanenze deve rispettare la regola generale dell'articolo 2423-bis, n. 5, Codice civile: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci vanno valutati separatamente. Non possono essere effettuate compensazioni tra costi irrecuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo.
In certi casi, a prescindere dalla crisi generata dagli eventi del 2022, va verificata la correttezza del valore d'iscrizione in bilancio, anche per componenti, accessori e altro non più utilizzati perché riferiti a prodotti non più in catalogo per i quali spesso il valore è di rottame.
Materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti e sono in essi incorporate non sono svalutate se i prodotti finiti possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari a superiore al costo di produzione del prodotto finito (principio Oic 13).
In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato, si utilizza quest'ultimo per determinare il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato delle rimanenze (Oic 13).
Accantonamenti a fondi
Per le passività occorre una ricognizione delle situazioni alla data di chiusura del bilancio (il 31 dicembre) che, rappresentando passività potenziali, impongono la rilevazione di un accantonamento, iscritto nel conto economico «in base alla natura» con contropartita un fondo. Per esempio, in caso di contratti di vendita stipulati a prezzi prefissati e non modificabili, se l'acquisto della materia prima era previsto a prezzi che hanno avuto incrementi, può necessitare iscrivere un fondo per contratti onerosi.
Il contratto oneroso è quello in cui l'impresa si impegna a soddisfare un'obbligazione i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si presume saranno conseguiti (principio Oic 31).
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