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17 Novembre 2022

Riporto dell'eccedenza del Rol per cinque periodi

di Alessandro Germani


La deducibilità degli interessi passivi in base al'articolo 96 del Tuir è integrale nei limiti degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per l'eventuale eccedenza, nei limiti del 30% del risultato lordo della gestione caratteristica (il cosiddetto Rol). Il Rol va calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425, lettere a) e b) del Codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
Ma, a partire dal 2019, al posto del Rol contabile occorre calcolare il Rol fiscale, il che complica notevolmente le operazioni. Il riporto dell'eccedenza del Rol viene limitato a cinque periodi di imposta, mentre per quanto concerne gli interessi non esiste limite temporale al loro riporto in avanti. Infatti gli interessi passivi che eccedono:

  • gli interessi attivi del periodo e quelli riportati dai periodi precedenti;
  • il 30% del Rol del periodo;
  • il 30% del Rol riportato dai periodi d'imposta precedenti;
  • possono essere dedotti nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, laddove vi sia capienza dopo che sono stati dedotti gli interessi passivi di periodo.
Ciò comporta quindi un conteggio di fatto laborioso per tenere conto di tali eccedenze e per monitorare la possibilità che gli interessi passivi indeducibili di un determinato periodo d'imposta possano essere assorbiti fiscalmente nei successivi laddove vi sia capienza. Tutto questo meccanismo trova spazio nel quadro RF della dichiarazione, ossia nel prospetto degli interessi passivi non deducibili, dal rigo RF 118 al rigo RF 122.
In particolare il rigo RF 118 accoglie gli interessi passivi di competenza, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta, gli interessi attivi di competenza e quelli attivi dei precedenti periodi d'imposta. La colonna 5 accoglie quindi gli interessi passivi direttamente deducibili e la colonna 6 l'eccedenza degli interessi passivi.
Nel rigo RF 119 è invece monitorato il Rol, indicando gli importi corrispondenti alle eccedenze riportati dai precedenti periodi d'imposta, mentre la colonna 6 accoglie il Rol del periodo d'imposta corrente (se è negativo il campo non va compilato). In colonna 7 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del Rol sia pregresso (colonne da 1 a 5) sia di periodo (colonna 6).
Il rigo RF 120 accoglie poi le eccedenze di Rol riportabile, mentre il rigo RF 121 riguarda gli interessi riportabili. Regole particolari sono relative ai prestiti contratti ante 17 giugno 2016 e riguardano la compilazione del rigo RF 122.
In caso di adesione al consolidato fiscale, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se in capo agli altri partecipanti sussiste capienza a livello di Rol o di interessi attivi.

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